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Ordinanza

Ordinanza n. 3338/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato non ha disposto una misura cautelare sostanziale né ha riformato nel merito l'ordinanza del TAR. Ha ordinato alla segreteria di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo tale soluzione idonea a tutelare le esigenze cautelari rappresentate. Le spese della fase cautelare d'appello sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, di reiezione della domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il privato ha proposto appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare formulata contro un atto o comportamento del Comune di Bacoli, non individuabile nel testo. Il contenuto specifico dei motivi d'appello e delle censure dedotte non è riportato. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le esigenze cautelari rappresentate potevano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al giudice di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile all'appello cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita fissazione dell’udienza di merito

    Il giudice d'appello può tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al giudice di primo grado, anziché concedere una misura cautelare.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate dalla rapida definizione del giudizio, il Consiglio di Stato può ordinare la sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una misura cautelare sostanziale.
  • La sollecita fissazione dell'udienza di merito costituisce una modalità di tutela cautelare alternativa all'adozione di una misura provvisoria, quando la tempistica della decisione di merito sia idonea a prevenire o ridurre il pregiudizio prospettato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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