Cassazione Penale, Ordinanza n. 08507/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari deducendo, in primo luogo, un vizio relativo alla recidiva: secondo il ricorrente, il giudizio di maggiore pericolosità sarebbe stato mal motivato. Ha inoltre censurato il trattamento sanzionatorio, contestando la determinazione della pena e sollecitando una riduzione del quantum, prospettando un vizio di motivazione nella scelta della pena. La Corte di cassazione ha però ritenuto che il primo motivo fosse generico, poiché la motivazione di merito aveva valorizzato numerosi precedenti penali, anche specifici, l'epoca degli stessi, la gravità dei fatti e una maggiore propensione a delinquere desunta in concreto. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la doglianza si risolveva nella mera richiesta di una pena più mite e nella sollecitazione di un diverso apprezzamento di merito, non consentito in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equo tale importo in relazione alle questioni dedotte. Non emergono dal testo dati sul reato sostanziale oggetto della sentenza d'appello, né sulla definizione nel merito della responsabilità, oltre al fatto che la sentenza impugnata aveva regolato recidiva e pena.
Norme richiamate
la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare in modo generico la valutazione di merito sulla recidiva senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di recidiva, la motivazione è congrua quando il giudice valorizza precedenti penali numerosi e specifici, la loro epoca, la gravità dei fatti e elementi concreti di maggiore propensione a delinquere.
- La censura sulla determinazione della pena non può risolversi nella mera richiesta di una sanzione più mite, se non indica specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sulla misura della pena o sulla prognosi di pericolosità, se la decisione impugnata è sorretta da motivazione puntuale.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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