Cassazione Penale, Sentenza n. 4192/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione dopo custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere transnazionale finalizzata a furti in abitazione, ricettazione e riciclaggio. Alla ricorrente veniva contestato il supporto logistico all'organizzazione (uso dell'abitazione per custodia refurtiva, procurare veicoli fittiziamente intestati a terzi). In primo grado condanna in abbreviato; in appello assoluzione irrevocabile 02/05/2018. Il ricorso per riparazione (rigettato in primo grado) contestava: 1) errata applicazione delle norme sulla nozione di "colpa grave"; 2) mancata considerazione della sentenza di assoluzione e travisamento degli atti (ordinanza cautelare e sentenza di proscioglimento); 3) errata valutazione dell'esercizio del diritto al silenzio e mancata qualificazione della condotta come colpa lieve.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice della riparazione, che ha compiuto una valutazione ex ante autonoma rispetto al processo di merito, mirando a verificare se la condotta della ricorrente avesse contribuito a creare l'apparenza della configurabilità del reato. Sono stati valorizzati, tra gli altri elementi, il sequestro di refurtiva e di documenti a nome della Kobakhidze rinvenuti nell'abitazione (a conferma della sua disponibilità dell'immobile) e la richiesta del 26/09/2013 a Marini Maurizio di intestarsi un'autovettura che "i ragazzi vogliono comprare". Tali elementi sono stati ritenuti idonei a costituire un grave quadro indiziario che ha ingenerato l'errore del giudice della cautela. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero resistente, liquidate in complessivi euro 1.000.
Norme richiamate
d.lgs. n. 188 del 8/11/2021 (art. 4, modifica art. 314 c.p.p.)
L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al 'primo periodo'.
Il legislatore ha stabilito che il diritto al silenzio non pregiudica il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la modifica adegua la normativa alla Direttiva UE 2016/343 e limita la rilevanza negativa del silenzio dell'indagato nella valutazione della colpa grave.
Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio
Fonte sovranazionale che ha ispirato la riforma volta a rafforzare la tutela della presunzione di innocenza e il diritto di difesa, richiedendo norme comuni riguardo all'effetto del silenzio dell'imputato.
Art. 314 c.p.p. (richiamato nella giurisprudenza)
Norma che disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la sua interpretazione richiede che il giudice valuti se vi sia stato dolo o colpa grave nel comportamento che ha causato la detenzione.
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)
Stabilisce che il giudice della riparazione valuta ex ante, con autonomia logico-motivazionale rispetto al giudizio di merito, se la condotta del ricorrente abbia creato l'apparenza della configurabilità del reato.
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Conferma che nella verifica della colpa grave si valuta se dal quadro indiziario disponibile al giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse e se il comportamento dell'indagato abbia contribuito a tale apparenza.
Sez. 4, n. 19180 del 18/2/2016 (Buccini)
Il giudice della riparazione deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché non esclusi in dibattimento, e formarne autonomo apprezzamento.
Sez. 4, n. 27458 del 5/2/2019 (Hosni Hachemi Ben Hassen)
Sottolinea che il giudice della riparazione deve valutare la sussistenza di condotte caratterizzate da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi/regolamenti, dando motivazione adeguata e congrua.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta autonomamente, con metodo ex ante, se la condotta del detenuto abbia contribuito a creare l'apparenza di colpevolezza che giustificava la misura cautelare; non si riesamina la responsabilità penale sostanziale.
- La semplice assoluzione o proscioglimento non esclude automaticamente il ristorno: bisogna provare che non vi sia stata "colpa grave" o comportamento che abbia alimentato il convincimento dell'autorità cautelare.
- Elementi come possesso di refurtiva, ritrovamento di documenti riconducibili all'indagato nell'abitazione in cui sono stati seguiti gli autori, richieste di intestazione di veicoli a terzi e ritardi nella denuncia di smarrimento sono fattori che possono integrare la "colpa grave" ai fini della riparazione.
- L'esercizio del diritto al silenzio, dopo la modifica normativa del d.lgs. n.188/2021 che recepisce la Direttiva 2016/343, non incide sul diritto alla riparazione; in ogni caso il silenzio da solo va considerato un elemento marginale e non decisivo se non inserito in un quadro probatorio complessivo.
- Per chi intende chiedere la riparazione: documentare e provare l'assenza di comportamenti ovvi e riconducibili all'attività criminosa (es. impossibilità di controllo della disponibilità dell'immobile, estraneità rispetto ai beni sequestrati, contatti oggettivamente innocui), e sollevare con precisione le criticità dell'iter motivazionale del giudice della riparazione.
- Per l'Amministrazione/resistente: valorizzare e motivare puntualmente gli elementi investigativi che, anche se poi smentiti in giudizio, avevano creato l'apparenza di un grave quadro indiziario.
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