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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19457/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva eliminato la recidiva e rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione, confermando la responsabilità per i reati contestati. Il ricorso deduceva, come unico motivo, l'illogicità della motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo una diversa ricostruzione dei fatti: in particolare, si prospettava la riqualificazione della condotta nel reato di uso/detenzione di documento falso e si contestava l'esistenza della prova del concorso dell'imputato nella materiale contraffazione del documento. La Corte di cassazione rileva che tali censure sono meramente fattuali e tendono a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; inoltre, richiama il principio per cui la detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, integra il reato diverso da quello della mera utilizzazione, mentre la fabbricazione o la detenzione per uso personale o non personale assumono rilievo in base al concorso nella contraffazione e alla struttura della fattispecie incriminatrice citata nel testo.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conferma quindi la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato, con ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ritiene corretta la valutazione dei giudici di merito sulla partecipazione dell'imputato alla falsificazione della patente, desumendola dalla circostanza che foto e dati inseriti nel documento revocato erano riferibili al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 477 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata tra i reati per i quali l'imputato era stato dichiarato colpevole in appello.

  • art. 482 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata tra i reati per i quali l'imputato era stato dichiarato colpevole in appello.

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata tra i reati per i quali l'imputato era stato dichiarato colpevole in appello.

  • art. 489 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come possibile diversa qualificazione giuridica del fatto, ma il testo evidenzia che la doglianza tendeva a una riqualificazione non accolta.

  • art. 497-bis c.p.

    comma primo; comma secondo

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui la detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, senza avere concorso alla sua formazione, integra il primo comma; la fabbricazione/formazione del documento falso, nonché la detenzione per uso personale quando vi sia concorso nella contraffazione, integrano la fattispecie più grave del secondo comma.

  • art. 10 c.p.

    Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato nel testo, in relazione alla condizione di procedibilità per la perseguibilità in Italia della contraffazione commessa all'estero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto la veste di illogicità della motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o una diversa ricostruzione probatoria.
  • La detenzione di un documento falso può assumere rilievo penale autonomo rispetto alla materiale contraffazione; la qualificazione giuridica dipende dal contenuto della condotta e dal concorso dell'agente nella formazione del falso.
  • Quando la decisione di merito desume la partecipazione alla falsificazione da elementi oggettivi coerenti e significativi, come l'apposizione nel documento di fotografia e dati riferibili all'imputato, la relativa valutazione non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità.
  • La distinzione tra mera detenzione/uso del documento falso e concorso nella sua contraffazione è decisiva per individuare la fattispecie applicabile e il relativo trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblicoUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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