Cassazione Penale, Sentenza n. 37457/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia in carcere applicata dal GIP per il reato di incendio boschivo (art. 423‑bis c.1,3,4 c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, sostenendo che la condotta intercettata potesse essere soltanto millanteria e che la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari sarebbe stata adeguata, specie se disposta in località diversa da quella del delitto; inoltre contestava l'uso, a supporto della carcerazione, del fatto che il ricorrente fosse sottoposto a misura cautelare in altro procedimento per reato di diversa natura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e l'attuale, concreto pericolo di reiterazione di gravi delitti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., fondando la prognosi su elementi concreti: frasi confessorie intercettate, gravità e modalità dell'incendio, movente volto all'acquisizione di spazi economici, la coeva commissione di estorsione aggravata dal metodo mafioso e la contiguità del ricorrente a clan mafiosi, nonché precedenti e misure di prevenzione già applicate. Ha inoltre ritenuto proporzionata la custodia in carcere ai sensi dell'art. 275 c.p.p., giudicando inadeguati gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) perché non sarebbero idonei a impedire l'allontanamento, i contatti e l'organizzazione di attività illecite. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e dispiegati gli adempimenti di trasmissione all'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata come riferimento procedurale per la impugnazione dell'ordinanza del GIP davanti al Tribunale del riesame; nel caso concreta utilizzazione procedurale del ricorrente per chiedere rimozione della misura cautelare
art. 423‑bis, commi 1, 3 e 4 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di incendio boschivo contestato all'indagato; citata per identificare il titolo di reato e la sua gravità
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Fondamento normativo delle esigenze cautelari valutate dal Tribunale: consente la custodia quando esista pericolo, concreto e attuale, di commissione di gravi delitti, anche di natura diversa, con uso di violenza personale; la Corte valida la valutazione basata su modalità, movente e delitti coevi
Principio di proporzionalità della misura cautelare: la custodia in carcere è ammessa solo se le altre misure sono inadeguate; la Corte giudica adeguata la custodia stante la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale che impone la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non determina la rimessione in libertà; la Corte ordina tale trasmissione
Richiamata per il diverso testo dell'art. 274 c.p.p.: pur non consentendo di desumere il pericolo solo dalla gravità del reato, la modifica non esclude la valutazione delle modalità della condotta e delle circostanze come elementi concreti per la prognosi di recidiva
Massime di principio
- Per disporre o confermare la custodia cautelare è necessario motivare su elementi concreti (modalità del fatto, movente, intercettazioni, reati coevi, precedenti) che rendano attuale e concreto il pericolo di commissione di gravi delitti.
- La commissione di reati di natura diversa ma caratterizzati dall'uso della violenza o dalla finalità di controllo di spazi economici (es. estorsione aggravata dal metodo mafioso) può legittimare la previsione di rischio di recidiva anche rispetto a delitti differenti come l'incendio boschivo.
- Il giudice deve applicare il principio di proporzionalità: la custodia è ammissibile solo se le misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) risultano, sulla base di concrete valutazioni, inidonee a prevenire l'allontanamento, i contatti e l'organizzazione di ulteriori attività illecite.
- La contestazione che l'indagato avrebbe solo millantato la responsabilità richiede prove concrete che smentiscano gli indizi (intercettazioni, modalità del fatto); l'assenza di violazioni pregresse della misura non è di per sé sufficiente a escludere la pericolosità reale.
- In casi di presunta contiguità ad organizzazioni mafiose e di precedenti con misure di prevenzione, il giudice può legittimamente valorizzare tali elementi nella prognosi cautelare, purché la motivazione sia specifica e fondata su atti concreti.
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