Cassazione Penale, Ordinanza n. 21990/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 26 novembre 2024, deducendo con un unico motivo l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione contestato. In via subordinata, ha sostenuto che i fatti sarebbero al più riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 712 c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo si limitava a riprodurre le difese già svolte in appello, già specificamente disattese dal giudice di merito, senza una critica argomentata della motivazione impugnata; in particolare, la Corte territoriale aveva valorizzato le peculiarità del caso, tra cui l'assenza di atti scritti e di formalizzazione del passaggio di proprietà di un bene mobile registrato, per affermare la sussistenza del dolo della ricettazione.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma per individuare il reato contestato e per ribadire che, nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata aveva ritenuto integrato il dolo tipico della ricettazione sulla base delle circostanze fattuali esaminate dal giudice di merito.
La disposizione è evocata dalla ricorrente come possibile riqualificazione alternativa dei fatti, in luogo della ricettazione, ma la Corte non accoglie la doglianza perché il motivo è aspecifico e meramente reiterativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riproporre, senza reale confronto critico, le medesime censure già dedotte in appello e già disattese dalla sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso esige una critica argomentata della motivazione della decisione impugnata; la mera ripetizione di doglianze preesistenti integra un motivo apparente e quindi inammissibile.
- In tema di ricettazione, il dolo può essere desunto anche da elementi fattuali concreti del caso, come l'assenza di atti scritti e la mancata formalizzazione del trasferimento di proprietà di un bene mobile registrato, se tali circostanze sono valorizzate dal giudice di merito.
- La richiesta di riqualificazione dei fatti in una fattispecie meno grave non è sufficiente, di per sé, a superare una motivazione di merito congrua quando il ricorso non attacca specificamente gli argomenti decisivi posti a base della condanna.
Come è indicizzato
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