Cassazione Civile, Ordinanza n. 13238/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto domanda di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 per l'eccessiva durata di un giudizio civile iniziato nel 2014 e definito in cassazione nel 2023. Limitatamente al grado di appello, iniziato il 25 maggio 2018 e definito con sentenza del 22 settembre 2021, la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda perché il richiedente non aveva tempestivamente esperito il rimedio preventivo previsto dall'art. 1-ter della legge Pinto, cioè l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c. Il ricorso per cassazione ha censurato tale decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 1-ter della l. n. 89 del 2001, sostenendo che il rimedio preventivo non fosse applicabile nel caso concreto, poiché l'udienza era stata inizialmente fissata entro il termine di ragionevole durata e solo successivamente differita, quando ormai sarebbe stato scaduto il termine per presentare l'istanza preventiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato la declaratoria di inammissibilità della domanda di equa riparazione. Ha affermato che, nel processo civile presupposto, poiché il grado di appello era iniziato il 25 maggio 2018, il rimedio preventivo esperibile era l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c., da proporre almeno sei mesi prima della scadenza del termine biennale di cui all'art. 2, comma 2-bis, l. n. 89 del 2001, quindi entro il 25 novembre 2019. È stato escluso che il successivo rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni potesse esonerare la parte dall'onere di attivarsi tempestivamente. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Richiamato come norma sull'opposizione nel procedimento di equa riparazione, oggetto del giudizio definito dal decreto impugnato.
"Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis"
Nel processo civile, per poter proporre validamente la domanda di equa riparazione occorre esperire tempestivamente il rimedio preventivo applicabile; nel grado di appello esso consiste nell'istanza di decisione ex art. 281-sexies c.p.c. da presentare almeno sei mesi prima della maturazione del termine di ragionevole durata.
art. 2, comma 2-bis, l. n. 89 del 2001
È il parametro temporale di riferimento rispetto al quale si misura la tempestività del rimedio preventivo; la sua mancata osservanza, senza previo esperimento del rimedio, comporta inammissibilità della domanda di equo indennizzo.
Costituisce, nelle cause in cui non si applica il rito sommario, il rimedio preventivo da attivare anche in appello; la richiesta mira a un modello decisorio concentrato e potenzialmente acceleratorio.
È menzionato come rimedio preventivo nei giudizi soggetti al rito ordinario, consistente nella richiesta di passaggio al rito sommario.
Richiamato quale riferimento del procedimento sommario di cognizione, qualificato dalla legge Pinto come possibile rimedio preventivo.
Norma processuale che consente la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Richiamato per la definizione camerale del ricorso e per il deposito della memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la dichiarazione dovuta in caso di rigetto perché il procedimento è esente dal contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della legge Pinto, il mancato esperimento del rimedio preventivo previsto per il tipo di processo presupposto rende inammissibile la domanda di equa riparazione.
- Nel grado di appello civile, il rimedio preventivo consiste nell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c., che deve essere proposta almeno sei mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata.
- La tempestività del rimedio preventivo va valutata in base alla data di inizio del giudizio e al termine massimo di durata, non in base all'affidamento della parte sulla data inizialmente fissata per la decisione.
- Il successivo rinvio dell'udienza da parte del giudice non sana l'omessa attivazione del rimedio preventivo né esonera la parte dall'onere di proporlo nei termini.
- I rimedi preventivi contro la durata irragionevole del processo sono legittimi quando hanno concreta efficacia acceleratoria e non si riducono a un mero adempimento formale.
- La richiesta di un modello decisorio concentrato è un comportamento collaborativo della parte, ma la sua effettiva utilità resta rimessa alla valutazione del giudice del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13079/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_civile · 7 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13080/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_civile · 7 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13081/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_civile · 7 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13082/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_civile · 7 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13083/2026 del 07/05/2026
- ordinanza_civile · 7 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13084/2026 del 07/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →