Cassazione Penale, Sentenza n. 34597/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Ministero)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di riparazione per la custodia cautelare sofferta da un imputato, assolto per non aver commesso il fatto dai reati di tentata estorsione e lesioni aggravati anche dal metodo mafioso, con sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Reggio Calabria del 17 novembre 2020. Le misure avevano previsto custodia in carcere, arresti domiciliari, il ripristino della custodia inframuraria in seguito a due episodi contestati come evasione e una successiva nuova applicazione degli arresti domiciliari. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo l'annullamento dell'ordinanza del 5 dicembre 2024 disposto dalla Cassazione il 10 luglio 2025, ha riconosciuto l'indennizzo per l'intero periodo di restrizione, valorizzando le assoluzioni dai reati di evasione. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione dei vincoli della sentenza rescindente e vizio di motivazione, sostenendo che non fosse stata adeguatamente valutata la condotta dell'istante e che la sua negligenza nel contattare le forze dell'ordine potesse integrare colpa grave, nonostante le assoluzioni; ha inoltre invocato il giudicato cautelare quale ostacolo a ulteriori valutazioni e contestato il calcolo perché non avrebbe considerato che dal 30 ottobre 2020 fino alla liberazione del 17 novembre 2020 l'interessato era nuovamente agli arresti domiciliari. (2) vizio di motivazione sulla quantificazione dell'indennizzo, lamentando l'assenza di una riduzione anche per un'eventuale colpa non grave.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla valutazione delle condotte e sul preteso vincolo derivante dal giudicato cautelare: il giudice della riparazione aveva motivato l'assenza di dolo o colpa grave per l'intero periodo, esaminando le ragioni delle assoluzioni dagli episodi di evasione, tra cui il ricovero ospedaliero, i tentativi di avvisare le forze dell'ordine e le circostanze che avevano impedito temporaneamente l'accesso all'abitazione indicata per i domiciliari. Le censure del Ministero erano generiche ed esplorative, non individuando specifiche condotte colpose idonee a incidere sul diritto o sulla misura dell'indennizzo; altrettanto generica era la richiesta di riduzione per un'eventuale colpa non grave. È stata invece accolta la censura sul calcolo: l'indennizzo era stato determinato senza considerare che l'ultimo periodo, dal 30 ottobre 2020 alla liberazione conseguente all'assoluzione del 17 novembre 2020, era stato trascorso agli arresti domiciliari. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza limitatamente alla quantificazione e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per rideterminare l'indennizzo considerando i distinti periodi di restrizione domiciliare e inframuraria. La decisione non riporta nel testo fornito la formula conclusiva completa del dispositivo né ulteriori statuizioni su spese.
Norme richiamate
in tema di riparazione per l' ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o, concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità
Nel decidere sulla riparazione, il giudice deve valutare autonomamente e compiutamente gli elementi probatori per verificare se l'interessato abbia causato o concorso a causare la detenzione con dolo o colpa grave; una motivazione adeguata e congrua su tale valutazione non è sindacabile in cassazione.
È richiamato nel testo quale disposizione ai sensi della quale la misura cautelare domiciliare era stata nuovamente rimodulata; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Nel procedimento per riparazione da ingiusta detenzione, il giudice deve accertare in modo autonomo e completo, sulla base di tutti gli elementi probatori disponibili, se l'interessato abbia dato o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave, con particolare riguardo a condotte di macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti.
- L'assoluzione dai reati che avevano determinato l'aggravamento della misura cautelare non esclude, di per sé, la valutazione della condotta ai fini della riparazione; le circostanze e gli elementi probatori sottostanti alle assoluzioni possono essere esaminati autonomamente dal giudice della riparazione.
- Le censure in cassazione sulla valutazione della condotta ostativa alla riparazione devono individuare in modo specifico le condotte contestate e spiegare perché esse integrerebbero dolo o colpa grave; doglianze ipotetiche o meramente esplorative sono inammissibili.
- La quantificazione dell'indennizzo deve distinguere i diversi periodi e regimi di restrizione effettivamente patiti, compresi i periodi trascorsi agli arresti domiciliari e quelli in custodia inframuraria.
Come è indicizzato
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