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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18368/2025 del 05/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

La controversia

Nel giudizio di merito la Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, aveva condannato l’ente previdenziale a rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidandole in €630 per il primo grado e in €600 per l’appello, oltre accessori. La parte vittoriosa in appello ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dei decreti ministeriali n. 55/2014 e n. 37/2018, sul rilievo che la liquidazione fosse stata effettuata al di sotto dei minimi tariffari legali per entrambi i gradi. Ha inoltre evidenziato che, in base al valore della causa già individuato dalla Corte d’appello nel secondo scaglione, gli importi dovuti secondo le tabelle vigenti al tempo sarebbero stati superiori a quelli liquidati, senza che la sentenza contenesse una motivazione specifica sulla mancata riconoscibilità di singoli compensi o fasi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha verificato che, applicando i parametri forensi vigenti al momento della decisione di merito e tenuto conto del valore della causa, la liquidazione delle spese per il primo grado e per l’appello risultava inferiore ai minimi calcolati secondo le tabelle richiamate. Ha inoltre rilevato l’assenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione idonea a giustificare la mancata liquidazione di alcune voci previste dai parametri per le singole fasi processuali. Perciò ha cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per una nuova determinazione delle spese dei gradi di merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    le spese di lite devono essere liquidate secondo i criteri legali applicabili e non possono essere determinate in misura inferiore ai minimi senza adeguata motivazione

  • d.m. n. 55/2014

    i compensi professionali devono essere liquidati secondo i parametri tabellari vigenti, tenendo conto delle fasi processuali e delle riduzioni previste

  • d.m. n. 37/2018

    richiamato quale fonte regolatrice dei parametri professionali applicabili alla liquidazione delle spese

  • art. 4, d.m. n. 55/2014

    consente le riduzioni percentuali dei compensi per le singole fasi indicate dalla Corte nel calcolo dei compensi dovuti

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese processuali deve rispettare i parametri forensi vigenti ratione temporis; una determinazione inferiore ai valori minimi richiede una specifica giustificazione riferita alle singole voci o fasi.
  • Quando il giudice di merito liquida le spese in misura inferiore ai minimi tariffari, la decisione è censurabile in cassazione per violazione dei parametri legali se manca una motivazione che spieghi la non spettanza di alcuni compensi.
  • In presenza di una rideterminazione delle spese in sede di legittimità, il rinvio al giudice di merito è necessario quando occorrano nuove valutazioni di merito sulla quantificazione secondo i parametri applicabili.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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