Cassazione Civile, Ordinanza n. 18370/2025 del 05/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva presentato domanda amministrativa per il pagamento del residuo trattamento di fine rapporto dovuto a seguito del fallimento del datore di lavoro. L’INPS, gestore del Fondo di Garanzia, aveva corrisposto solo una parte della prestazione. La Corte d’appello aveva accolto la domanda del lavoratore ritenendo tempestivo il ricorso giudiziale perché proposto entro un anno dal pagamento parziale effettuato dall’INPS. Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 1, d.P.R. n. 639/1970 e erronea applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, in relazione agli artt. 2968 e 2969 c.c. e all’art. 24 l. n. 88/1989, sostenendo che il termine annuale non dovesse decorrere dal pagamento parziale, perché già erano decorsi i 300 giorni previsti per l’esaurimento del procedimento amministrativo dalla domanda originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello che aveva applicato l’art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639/1970, norma speciale per l’ipotesi di prestazione riconosciuta solo in parte o pagata per il solo capitale. In tale ipotesi la decadenza è di un anno e decorre dalla data del pagamento parziale, senza che rilevi il decorso dei 300 giorni previsti per il diverso regime del comma 2. Poiché il pagamento parziale era avvenuto il 9.8.2016 e il ricorso giudiziario era stato proposto il 26.7.2017, la domanda era tempestiva. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata perché l’intimato non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
comma 1; comma 2; comma 6
Il comma 2 disciplina la decadenza di un anno e 300 giorni nei casi di rigetto o mancata decisione sulla domanda o sul ricorso amministrativo; il comma 6 regola autonomamente il caso di prestazione riconosciuta solo in parte o pagata per il solo capitale, prevedendo una decadenza annuale che decorre dal pagamento parziale. In tale ipotesi non assume rilievo il termine di 300 giorni.
art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011
Richiamato dall’INPS a sostegno della tesi sulla decadenza, ma ritenuto non idoneo a scardinare l’applicazione del comma 6 dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 nella fattispecie del pagamento parziale.
art. 2968 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al regime della decadenza.
art. 2969 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al regime della decadenza.
art. 24 l. n. 88/1989
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina previdenziale e alla decadenza.
Cass. S.U. n. 12718/2019
Richiamata per distinguere l’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970.
Cass. n. 12400/2024
Richiamata a conferma dell’irrilevanza del termine di 300 giorni nella fattispecie del pagamento parziale.
Massime di principio
- Nel regime dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, la disciplina della decadenza varia a seconda della diversa fattispecie amministrativa: il comma 2 opera per il rigetto o la mancata decisione sulla domanda/ricorso amministrativo, mentre il comma 6 opera quando la prestazione è riconosciuta solo in parte o pagata per il solo capitale.
- Quando si controverte del residuo di una prestazione previdenziale già parzialmente pagata, la decadenza annuale decorre dalla data del pagamento parziale e non dal decorso dei 300 giorni dalla domanda originaria, perché per il residuo non è previsto un nuovo procedimento amministrativo.
- Ai fini della tempestività dell’azione giudiziaria per il residuo di una prestazione previdenziale, è decisiva la sola data del pagamento parziale; se il ricorso è proposto entro un anno da tale data, non incorre nella decadenza di cui all’art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639/1970.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 5 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18365/2025 del 05/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 5 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18368/2025 del 05/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 5 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18369/2025 del 05/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 4 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18212/2025 del 04/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 3 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18024/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 3 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18027/2025 del 03/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →