Cassazione Civile, Ordinanza n. 18369/2025 del 05/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda dell'ente previdenziale di ripetizione di somme già corrisposte a titolo di indennità di mobilità anticipata. La Corte d'appello aveva confermato la ripetizione ritenendo che il beneficiario, dopo la cessazione del precedente rapporto, avesse in realtà intrapreso un'attività di lavoro subordinato a tempo parziale presso una società di persone di cui era socio accomandante; tale circostanza emergeva da un contratto scritto e dalle stesse ammissioni della parte, che però sosteneva la compatibilità di quel lavoro con l'indennità. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 3, comma 2, d.m. n. 142/1993, in relazione agli artt. 2345 e 2094 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse desunto la subordinazione solo dal contratto e che, comunque, il contratto era stato concluso con la società di cui egli era accomandante, non con terzi. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 8, comma 7, l. n. 223/1991, assumendo che, poiché il lavoro svolto era part-time e compatibile con l'indennità di mobilità, la restituzione avrebbe dovuto riguardare al più la sola differenza tra indennità e retribuzione percepita, non l'intero importo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la censura mirava in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto sulla natura subordinata e part-time del rapporto, non deducendo un omesso esame di fatti decisivi nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha inoltre ritenuto infondata la tesi secondo cui il rapporto non sarebbe stato con terzi, chiarendo che la società di persone è soggetto distinto dai soci. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché l'indennità di mobilità anticipata è prestazione riconosciuta per intraprendere un'attività autonoma; se invece il beneficiario svolge attività subordinata, viene meno il titolo della prestazione e sussiste la ripetizione integrale dell'indebito, senza che rilevi la compatibilità generale tra indennità di mobilità e lavoro part-time prevista per altra prestazione. Il ricorso è quindi stato rigettato.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.m. n. 142/1993
È richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto di lavoro; la Corte non ne accoglie la lettura proposta perché l'accertamento di subordinazione operato dal giudice di merito è di fatto e non viene validamente censurato.
art. 2345 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla posizione di socio accomandante; la Corte ritiene comunque possibile un rapporto di lavoro subordinato tra società di persone e socio, perché la società è soggetto distinto dai soci.
art. 2094 c.c.
Utilizzato per contestare la sussistenza della subordinazione; la Corte conferma la qualificazione del rapporto come subordinato sulla base degli accertamenti di merito.
art. 8, comma 7, l. n. 223/1991
La compatibilità tra indennità di mobilità e lavoro part-time riguarda l'indennità di mobilità ordinaria e non impedisce la ripetizione integrale della mobilità anticipata quando manca il relativo titolo.
art. 7, comma 5, l. n. 223/1991
L'indennità di mobilità anticipata è corrisposta per intraprendere un'attività autonoma; se l'attività effettivamente intrapresa è subordinata, il titolo manca e le somme sono ripetibili integralmente.
art. 7, comma 1, l. n. 223/1991
È richiamato come possibile diversa prestazione di mobilità cui il beneficiario può eventualmente accedere se ne ricorrono i presupposti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura che mira a contestare un accertamento di fatto è ammissibile solo nei limiti del vizio di omesso esame di fatti decisivi; in mancanza di tale deduzione il motivo è inammissibile.
art. 38 Cost.
Serve a distinguere la natura previdenziale dell'indennità di mobilità ordinaria dalla diversa natura, non previdenziale, dell'indennità di mobilità anticipata.
Massime di principio
- La qualificazione come lavoro subordinato di un rapporto risultante da contratto scritto e da ammissioni della parte integra un accertamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei termini di legge; non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito.
- La società di persone, pur priva di personalità giuridica, è un soggetto distinto dai soci: pertanto è giuridicamente configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e il socio accomandante.
- L'indennità di mobilità anticipata spetta solo se il beneficiario intraprende un'attività autonoma; se l'attività effettivamente svolta è di lavoro subordinato, manca il titolo della prestazione e le somme erogate sono ripetibili integralmente.
- La compatibilità prevista per la mobilità ordinaria con il lavoro part-time non si estende automaticamente alla mobilità anticipata, perché si tratta di istituti aventi diversa funzione e diversa natura giuridica.
- Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale, quando difetta in radice il presupposto costitutivo della prestazione anticipata, la restituzione non è limitata a una differenza contabile tra indennità e retribuzione, ma riguarda l'intera somma erogata.
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