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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18365/2025 del 05/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (collaboratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di collaborazione a progetto stipulato per una durata triennale con corrispettivo mensile. Il collaboratore aveva chiesto in via monitoria il pagamento di mensilità che assumeva dovute fino alla naturale scadenza del rapporto; la società committente aveva poi fatto valere che il rapporto era cessato per recesso. La Corte d'appello, pur escludendo la prova della giusta causa del recesso da parte della committente, aveva ritenuto operante una clausola contrattuale che consentiva il recesso ad nutum con preavviso e aveva quindi riconosciuto al collaboratore solo le mensilità maturate fino al recesso, compensando integralmente le spese per la ritenuta scorrettezza processuale del creditore, che nel monitorio non aveva menzionato la cessazione del rapporto. Con il ricorso per cassazione il collaboratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 67 d.lgs. 276/2003, nel testo applicabile ratione temporis, sostenendo che al momento del contratto e del recesso il regime legale consentiva il recesso prima della scadenza solo per giusta causa o per le specifiche ipotesi previste dalla legge, sicché la clausola di recesso ad nutum era nulla; 2) violazione degli artt. 88 e 92 c.p.c., assumendo di non aver violato il dovere di lealtà processuale perché aveva chiesto solo quanto riteneva dovuto in base al contratto; 3) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla natura e all'efficacia del recesso nel contratto a progetto.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nel regime legale applicabile al tempo del rapporto, non era ammissibile un recesso ad nutum pattizio: la disciplina vigente consentiva il recesso anticipato solo per giusta causa e, per il collaboratore, con preavviso se previsto dal contratto; pertanto la clausola invocata dalla Corte d'appello era incompatibile con la legge applicabile. Conseguentemente, essendo errata la base giuridica su cui era stato determinato il quantum e valutata la condotta processuale, la decisione di merito non poteva reggere.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 67 d.lgs. 276/2003

    testo vigente ratione temporis; testo originario e testo modificato dalla L. 92/2012

    nel testo applicabile al momento dei fatti il recesso prima della scadenza era consentito solo per giusta causa e, per il collaboratore, con preavviso se previsto dal contratto; non era ammesso il recesso ad nutum del committente.

  • art. 76, comma 2, d.lgs. 276/2003

    richiamato dal primo motivo

    è indicato come disposizione rispetto alla quale la censura denuncia l'errata applicazione del regime del contratto a progetto.

  • art. 88 c.p.c.

    il dovere di lealtà e probità processuale è evocato dalla Corte d'appello per ritenere scorretta la condotta del creditore nel monitorio; la Cassazione, accogliendo la censura principale, rimuove la base su cui tale valutazione era stata costruita.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dalla Corte d'appello per la compensazione delle spese in ragione della ritenuta violazione del dovere di lealtà processuale.

  • art. 1, comma 23, lett. d e f, L. 92/2012

    ha sostituito il comma 2 dell'art. 67 d.lgs. 276/2003, restringendo le ipotesi di recesso anticipato.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 81/2015

    ha abrogato la disciplina previgente solo per il futuro, prevedendo la perdurante applicazione ai contratti già in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Massime di principio

  • Nei contratti di collaborazione a progetto, il regime legale del recesso va verificato con riferimento alla disciplina vigente al momento del rapporto; una clausola contrattuale che consenta al committente il recesso ad nutum è inefficace se incompatibile con la norma imperativa applicabile ratione temporis.
  • Quando la legge disciplina in modo tassativo le ipotesi di scioglimento anticipato del rapporto, l'autonomia privata non può introdurre una facoltà di recesso più ampia in contrasto con quel limite.
  • Se la statuizione sulle spese e sulla lealtà processuale dipende da una ricostruzione giuridica errata del rapporto sostanziale, la cassazione della decisione sul merito travolge anche la motivazione accessoria fondata su tale ricostruzione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiLavoroProcesso civile
IstitutiNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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