Sentenza n. 195/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio comprensoriale del 9 febbraio 2026, che ha approvato la composizione del Consiglio includendo il rappresentante aggiuntivo designato dal Comune di Laives anziché quello designato dal Comune di Vadena; con il ricorso introduttivo erano state impugnate anche note e atti preparatori relativi alla scelta del Comune titolare della designazione aggiuntiva
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
La controversia
Il Comune di Vadena ha contestato la scelta della Comunità comprensoriale di non applicare l’art. 12, comma 4, lett. c), del proprio statuto, che riservava ai comuni con meno di 5.000 abitanti e con la più alta percentuale del gruppo linguistico sottorappresentato la designazione dei rappresentanti aggiuntivi. In via prioritaria ha dedotto che la Comunità non potesse disapplicare unilateralmente il proprio statuto, denunciando incompetenza o carenza di potere e violazione dell’obbligo di applicare una norma statutaria vigente. In subordine ha sostenuto che la disposizione statutaria integrasse, senza contraddirlo, il criterio previsto dall’art. 4, comma 2, della L.P. n. 7/1991 e fosse giustificata dalle caratteristiche demografiche e linguistiche del comprensorio; in ulteriore subordine ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma provinciale per violazione degli artt. 3, 5 e 114 Cost. e dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e autonomia locale. La Comunità e la Provincia hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di lesività e omessa notifica a un controinteressato; la Comunità ha inoltre contestato la tempestività e l’ammissibilità dei motivi aggiunti e l’interesse del Comune. Il Comune aveva impugnato con il ricorso introduttivo la nota del Presidente della Comunità, la designazione del Comune di Laives e gli atti connessi; con motivi aggiunti ha impugnato la deliberazione consiliare del 9 febbraio 2026 e gli atti presupposti.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse: la nota del Presidente della Comunità era meramente informativa e non aveva disapplicato lo statuto né inciso direttamente sulla posizione del Comune; anche la designazione di Laives e il parere provinciale erano atti endoprocedimentali. La lesione si è concretizzata solo con la deliberazione del 9 febbraio 2026, che ha composto il Consiglio includendo il rappresentante designato da Laives. Le eccezioni di tardività, ne bis in idem e inammissibilità derivata dei motivi aggiunti sono state respinte: la lesione è sorta con l’atto conclusivo e i motivi aggiunti, proposti anche come ricorso autonomo, dovevano essere valutati autonomamente. È stata respinta anche l’eccezione di carenza d’interesse del Comune, poiché la titolarità della designazione incide direttamente sulla sua posizione, benché il rappresentante aggiuntivo persegua il riequilibrio linguistico. Nel merito, è stato accolto il motivo prioritario: senza decidere in astratto se l’amministrazione possa mai disapplicare il proprio statuto, il Collegio ha ritenuto che ciò non potesse avvenire sul presupposto di un contrasto soltanto asserito come palese, quando la relazione tra la legge provinciale e lo statuto richiedeva una complessa interpretazione e ammetteva una lettura coordinata. La legge individua il criterio della più alta percentuale linguistica; lo statuto lo conserva e vi aggiunge il requisito dei comuni sotto i 5.000 abitanti. Non era quindi immediatamente evidente che la legge imponesse quel criterio come esaustivo e precludesse ogni specificazione statutaria. L’eventuale illegittimità dello statuto avrebbe dovuto essere affrontata mediante modifica nelle forme previste o tramite gli strumenti giurisdizionali, non unilateralmente presupposta dalla Comunità. Il secondo motivo è rimasto assorbito per l’espressa graduazione delle censure; la questione di costituzionalità non è stata esaminata. Sono stati accolti i motivi aggiunti e annullate la deliberazione n. 1 del 9 febbraio 2026 e gli ulteriori atti impugnati con essi. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, L.P. n. 7/1991
La norma legislativa, invero, individua un criterio di selezione fondato sulla maggiore percentuale linguistica; la disposizione statutaria mantiene tale criterio e ne subordina l’operatività alla concorrente sussistenza di un ulteriore requisito.
La legge provinciale individua il criterio della maggiore percentuale del gruppo linguistico sottorappresentato per la scelta dei comuni designanti. Nel caso esaminato non era immediatamente evidente che tale criterio fosse esaustivo o incompatibile con una specificazione statutaria.
art. 3, comma 2, lett. c), L.P. n. 7/1991
Un simile spazio di specificazione, del resto, sembra trovare fondamento nell’art. 3, comma 2, lett. c), della L.P. n. 7/1991, che demanda allo Statuto la disciplina dell’organizzazione, del funzionamento e dell’elezione indiretta degli organi della Comunità.
La norma attribuisce allo statuto della comunità comprensoriale uno spazio di disciplina dell’organizzazione e dell’elezione indiretta degli organi; tale previsione rende plausibile un coordinamento integrativo tra legge provinciale e statuto, senza che la sentenza dichiari definitivamente la legittimità del criterio statutario.
art. 12, comma 4, lett. c), Statuto della Comunità comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina
La disposizione statutaria non sostituisce, in definitiva, il criterio linguistico-percentuale contemplato dalla norma di legge con un criterio demografico, né attribuisce la designazione al Comune più piccolo indipendentemente dalla consistenza del gruppo linguistico: introduce un requisito ulteriore all’interno del meccanismo previsto dalla legge.
La disposizione statutaria conserva il criterio percentuale previsto dalla legge provinciale e lo integra con il requisito della popolazione comunale inferiore a 5.000 abitanti. La pronuncia considera questa lettura sufficiente a escludere che il contrasto fosse palese e immediatamente rilevabile, senza risolvere definitivamente la questione della legittimità della norma statutaria.
art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale
La verifica dell’esistenza di un conflitto normativo deve pertanto essere compiuta avendo riguardo al contenuto precettivo delle disposizioni quale risulta dalla loro interpretazione letterale e sistematica e dal loro inserimento nel complessivo contesto normativo, non mediante il semplice raffronto di formulazioni isolate.
La sussistenza di un’antinomia tra fonti va verificata interpretando le disposizioni in modo letterale e sistematico e nel contesto normativo complessivo; non basta confrontarne isolatamente le formulazioni.
artt. 3 e 4 delle disposizioni sulla legge in generale
Da tale principio di prevalenza della fonte sovraordinata non discende, tuttavia, automaticamente la soluzione della distinta questione concernente gli strumenti attraverso i quali l’eventuale contrasto possa essere rilevato e, soprattutto, la spettanza all’amministrazione del potere di disapplicare autonomamente la disciplina statutaria che essa stessa si è data ed è tenuta ad applicare.
La gerarchia delle fonti impone la conformità della disciplina secondaria alla legge, ma non risolve da sola se e a quali condizioni l’amministrazione possa disapplicare autonomamente il proprio statuto. La sentenza lascia impregiudicata la questione generale e decide che nel caso concreto mancava una palese antinomia.
La graduazione dei motivi costituisce espressione della facoltà della parte di stabilire l’ordine di priorità delle censure in funzione dell’utilità perseguita e impedisce al giudice di esaminare il motivo subordinato, ove sia accolto quello indicato come prioritario, salve le eccezioni riconducibili a esigenze di ordine logico-pregiudiziale.
La graduazione espressa dei motivi vincola l’ordine del loro esame: accolto il motivo prioritario, il giudice non esamina quelli subordinati, salvo esigenze logico-pregiudiziali. Nel caso concreto il motivo subordinato è rimasto assorbito.
Massime di principio
- La disapplicazione di una disposizione secondaria per contrasto con una fonte legislativa presuppone un’effettiva antinomia tra precetti rigidi e specifici, la cui contemporanea osservanza sia logicamente inconciliabile; non basta una diversa possibile ricostruzione della disciplina.
- Prima di considerare una disposizione statutaria incompatibile con la legge, il contrasto va verificato interpretando le fonti in modo letterale e sistematico e nel contesto normativo complessivo. Se è concretamente sostenibile una lettura coordinata, l’antinomia non può essere trattata come immediata e manifesta.
- Anche ammettendo in astratto il potere dell’amministrazione di non applicare una propria disposizione statutaria in caso di diretto contrasto con la legge, tale potere non può essere usato per risolvere unilateralmente una controversia interpretativa complessa sulla portata della legge e sullo spazio riservato all’autonomia statutaria.
- Quando l’atto presupposto o preparatorio non determina una lesione concreta e attuale e la deliberazione conclusiva produce solo successivamente il pregiudizio, l’interesse a ricorrere sorge con quest’ultima; gli atti presupposti possono essere impugnati con motivi aggiunti in connessione con l’atto lesivo.
- L’inammissibilità del ricorso introduttivo non travolge automaticamente i motivi aggiunti quando questi siano proposti anche come ricorso autonomo e possiedano i requisiti dell’atto introduttivo; la loro ammissibilità va valutata separatamente.
- La funzione di riequilibrio linguistico del rappresentante aggiuntivo non esclude l’interesse del comune designante a contestare l’esclusione della propria designazione: funzione del rappresentante e titolarità del potere di nomina sono profili distinti.
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