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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6796/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente deduceva tre motivi: in sintesi sosteneva che il Gip avrebbe convalidato solo il sequestro d'urgenza operato il 7.12 (nei confronti del direttore dei lavori Salati) e non il sequestro eseguito e notificato il 9.12 nei confronti della proprietaria (la G.F.S.), con conseguente inefficacia di quest'ultimo e quindi diritto al dissequestro ai sensi dell'art. 321 comma 3-ter c.p.p.; inoltre denunciava motivazione apparente e violazione di legge per aver il tribunale ritenuto inammissibili nuovi motivi di appello (ritenuti dal tribunale non dedotti in sede di istanza al Gip e già oggetto di giudicato cautelare), nonché carenza di motivazione rispetto ai presupposti di fumus e periculum del sequestro.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi che sarebbero dovuti esistere pluralità di sequestri e pluralità di convalide: in concreto vi è stato un unico sequestro d'urgenza del 7.12 seguito da richiesta di convalida e da provvedimento di convalida e decreto di sequestro del 13.12, il vincolo è unico e opera erga omnes sulla res. Il tribunale ha correttamente dichiarato inammissibili come nuovi i motivi non sollevati originariamente al Gip o già decisi con giudicato cautelare; inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui la mancata notifica o esecuzione del decreto di sequestro non determina automaticamente nullità o inefficacia, salvo i casi specifici previsti dall'art. 321 (comma 3-bis e 3-ter). Infine la Corte ha osservato che il terzo che chiede la restituzione deve preliminarmente allegare la titolarità del bene e l'assenza di concorso con l'indagato, elementi mancanti nel ricorso. Conseguenza: rigetto dell'impugnazione e condanna del ricorrente al pagamento delle spese (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen., comma 3-bis e comma 3-ter

    La Corte richiama che l'inefficacia del sequestro d'urgenza consegue solo se non sono rispettati i termini per la trasmissione del verbale al P.M. (3-bis) o se manca la convalida del Gip entro dieci giorni dalla richiesta (3-ter). La mancata notifica del decreto al terzo ritarda solo il termine per proporre impugnazione, senza determinare comunque l'automatica nullità del provvedimento, salvo le ipotesi indicate.

  • art. 367 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle istanze di restituzione dei beni sequestrati e alle questioni deducibili dinanzi al Gip; la Corte valuta se i motivi dedotti in appello erano nuovi o erano pertinenti all'istanza originaria proposta al Gip.

  • art. 619 cod. proc. pen., comma 1

    Permette alla Corte di correggere la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta; la Corte lo richiama per affermare che i rilievi di mera argomentazione delle parti, se infondati, non configurano vizio di motivazione idoneo all'annullamento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese processuali in cassazione: la Corte applica l'articolo disponendo l'onere per il ricorrente a sostenere le spese.

Massime di principio

  • Il sequestro reale è unico rispetto alla cosa e opera erga omnes: non occorrono pluralità di provvedimenti di convalida per ciascun eventuale interessato alla res.
  • La mancata notifica del decreto di sequestro a un terzo ritarda solo il termine d'impugnazione del terzo e non determina automaticamente la nullità del provvedimento, salvo i casi tassativi previsti dall'art. 321 (3-bis e 3-ter).
  • In sede di riesame o appello cautelare non sono ammissibili motivi 'nuovi' che non siano pertinenti al tema inizialmente proposto al giudice procedente o che siano già stati oggetto di giudicato cautelare; la produzione di nuova prova è ammessa nei limiti della questione originaria devoluta al giudice.
  • Un terzo che chiede la restituzione di beni sequestrati deve allegare preliminarmente la propria titolarità sulla res e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato; senza queste allegazioni la domanda è generica e priva di legittimazione.
  • Le argomentazioni giuridiche avanzate dalle parti, se non fondate, non configurano automaticamente un vizio di motivazione: l'eventuale violazione di legge deve essere dedotta come tale e, se la decisione in diritto è corretta, la Corte può correggere la motivazione formale.

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