Cassazione Penale, Sentenza n. 6796/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente deduceva tre motivi: in sintesi sosteneva che il Gip avrebbe convalidato solo il sequestro d'urgenza operato il 7.12 (nei confronti del direttore dei lavori Salati) e non il sequestro eseguito e notificato il 9.12 nei confronti della proprietaria (la G.F.S.), con conseguente inefficacia di quest'ultimo e quindi diritto al dissequestro ai sensi dell'art. 321 comma 3-ter c.p.p.; inoltre denunciava motivazione apparente e violazione di legge per aver il tribunale ritenuto inammissibili nuovi motivi di appello (ritenuti dal tribunale non dedotti in sede di istanza al Gip e già oggetto di giudicato cautelare), nonché carenza di motivazione rispetto ai presupposti di fumus e periculum del sequestro.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi che sarebbero dovuti esistere pluralità di sequestri e pluralità di convalide: in concreto vi è stato un unico sequestro d'urgenza del 7.12 seguito da richiesta di convalida e da provvedimento di convalida e decreto di sequestro del 13.12, il vincolo è unico e opera erga omnes sulla res. Il tribunale ha correttamente dichiarato inammissibili come nuovi i motivi non sollevati originariamente al Gip o già decisi con giudicato cautelare; inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui la mancata notifica o esecuzione del decreto di sequestro non determina automaticamente nullità o inefficacia, salvo i casi specifici previsti dall'art. 321 (comma 3-bis e 3-ter). Infine la Corte ha osservato che il terzo che chiede la restituzione deve preliminarmente allegare la titolarità del bene e l'assenza di concorso con l'indagato, elementi mancanti nel ricorso. Conseguenza: rigetto dell'impugnazione e condanna del ricorrente al pagamento delle spese (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen., comma 3-bis e comma 3-ter
La Corte richiama che l'inefficacia del sequestro d'urgenza consegue solo se non sono rispettati i termini per la trasmissione del verbale al P.M. (3-bis) o se manca la convalida del Gip entro dieci giorni dalla richiesta (3-ter). La mancata notifica del decreto al terzo ritarda solo il termine per proporre impugnazione, senza determinare comunque l'automatica nullità del provvedimento, salvo le ipotesi indicate.
Norma relativa alle istanze di restituzione dei beni sequestrati e alle questioni deducibili dinanzi al Gip; la Corte valuta se i motivi dedotti in appello erano nuovi o erano pertinenti all'istanza originaria proposta al Gip.
art. 619 cod. proc. pen., comma 1
Permette alla Corte di correggere la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta; la Corte lo richiama per affermare che i rilievi di mera argomentazione delle parti, se infondati, non configurano vizio di motivazione idoneo all'annullamento.
Norma sulla condanna alle spese processuali in cassazione: la Corte applica l'articolo disponendo l'onere per il ricorrente a sostenere le spese.
Massime di principio
- Il sequestro reale è unico rispetto alla cosa e opera erga omnes: non occorrono pluralità di provvedimenti di convalida per ciascun eventuale interessato alla res.
- La mancata notifica del decreto di sequestro a un terzo ritarda solo il termine d'impugnazione del terzo e non determina automaticamente la nullità del provvedimento, salvo i casi tassativi previsti dall'art. 321 (3-bis e 3-ter).
- In sede di riesame o appello cautelare non sono ammissibili motivi 'nuovi' che non siano pertinenti al tema inizialmente proposto al giudice procedente o che siano già stati oggetto di giudicato cautelare; la produzione di nuova prova è ammessa nei limiti della questione originaria devoluta al giudice.
- Un terzo che chiede la restituzione di beni sequestrati deve allegare preliminarmente la propria titolarità sulla res e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato; senza queste allegazioni la domanda è generica e priva di legittimazione.
- Le argomentazioni giuridiche avanzate dalle parti, se non fondate, non configurano automaticamente un vizio di motivazione: l'eventuale violazione di legge deve essere dedotta come tale e, se la decisione in diritto è corretta, la Corte può correggere la motivazione formale.
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