Cassazione Penale, Ordinanza n. 02018/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, contestata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Nel ricorso ha dedotto contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza del reato, sostenendo che la sostanza rinvenuta fosse destinata al proprio uso personale esclusivo e richiamando, a sostegno, il dissequestro della somma di denaro detenuta, l'esclusione della natura di cocaina della sostanza e la non identificabilità come assuntori dei nominativi trovati nella rubrica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che gli elementi prospettati dalla difesa fossero stati già puntualmente esaminati dalla sentenza impugnata e logicamente svalutati o smentiti, sicché il ricorso non si confrontava criticamente con la motivazione e risultava in parte manifestamente infondato e per il resto aspecifico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata per qualificare la condotta come detenzione di sostanza stupefacente in forma lieve; la Corte non entra nel merito della tipicità, limitandosi a rilevare che la motivazione di merito ha escluso la destinazione all'uso esclusivamente personale.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende non richiede l'assenza di colpa del ricorrente, salvo tale assenza sia specificamente ravvisabile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre elementi di fatto già esaminati e confutati dal giudice di merito, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla motivazione è aspecifica quando non si misura con le argomentazioni decisive poste a fondamento della decisione e si risolve in una mera contrapposizione di lettura del materiale probatorio.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, seguono per legge la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di elementi fattuali favorevoli all'imputato non basta se tali elementi sono stati già valutati dal giudice di merito con motivazione logicamente coerente e non manifestamente illogica.
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