Cassazione Penale, Ordinanza n. 36895/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza del 17 ottobre 2025 della Corte d'appello di Ancona, che aveva affermato la sua responsabilità per tentata rapina. Secondo i fatti richiamati dalla Cassazione, dopo un tentativo non riuscito di sottrarre ortaggi, la ricorrente aveva tenuto una condotta minacciosa e violenta per fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, allertate dalla persona offesa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, contestando l'affermazione di responsabilità per tentata rapina e chiedendo la riqualificazione del fatto in furto. Con il secondo ha denunciato vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della rapina impropria. La sentenza di primo grado e la pena inflitta non sono indicate nel testo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: la condotta violenta o minacciosa immediatamente successiva al tentativo di sottrazione, diretta a procurare l'impunità, integra la rapina impropria tentata anche se la sottrazione non è riuscita, poiché la violenza è strumentale al tentativo di furto e ne segue la disciplina. Ha inoltre rilevato che le censure sulla motivazione riproponevano questioni già esaminate dalla Corte territoriale e sollecitavano una diversa valutazione delle risultanze processuali, estranea al giudizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
combinando la norma incriminatrice dell'art. 628, comma secondo, cod. pen. con l'art. 56 cod. pen., se ne trae che se si tenta un furto ma senza realizzare la sottrazione della cosa e si commette immediatamente dopo un'azione violenta contro una persona, che ha per fine di assicurare l'impunità per il tentativo di furto, l'azione violenta resta strumentale a quella già realizzata e, pertanto, assorbita
La violenza o minaccia immediatamente successiva a un tentativo di furto non riuscito, se diretta ad assicurare l'impunità, è strumentale al tentativo e concorre a integrare la rapina impropria tentata.
combinando la norma incriminatrice dell'art. 628, comma secondo, cod. pen. con l'art. 56 cod. pen., se ne trae che se si tenta un furto ma senza realizzare la sottrazione della cosa e si commette immediatamente dopo un'azione violenta contro una persona, che ha per fine di assicurare l'impunità per il tentativo di furto, l'azione violenta resta strumentale a quella già realizzata e, pertanto, assorbita
Il tentativo di sottrazione, seguito immediatamente da violenza diretta a procurare l'impunità, può integrare il tentativo di rapina impropria anche quando la cosa non sia stata sottratta.
Massime di principio
- Integra la rapina impropria tentata la condotta di chi, dopo aver compiuto atti idonei e non equivoci diretti alla sottrazione di una cosa altrui, esercita immediatamente violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità, anche se la sottrazione non è stata realizzata.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali o sostituire a quella del giudice di merito una diversa lettura dei fatti e della loro rilevanza.
Come è indicizzato
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