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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31218/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 27/03/2025. Con il primo motivo hanno dedotto la nullità dei decreti di rigetto delle istanze di legittimo impedimento presentate nel corso del giudizio di primo e secondo grado. Con il secondo motivo hanno censurato la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 648, quarto comma, c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi si limitavano a riproporre censure già dedotte in appello e già motivate e disattese dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha conseguentemente condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di appello resta quindi ferma. Dal testo non emerge con precisione il capo di imputazione originario, ma la sentenza d'appello aveva escluso l'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, c.p. per il non esiguo valore dei beni e per i numerosi precedenti penali degli imputati.

Norme richiamate

  • art. 648, quarto comma, c.p.

    L'attenuante è stata ritenuta non concedibile in ragione del valore non esiguo dei beni e dei numerosi precedenti penali degli imputati; la Corte di cassazione non entra nel merito, ma rileva che la censura sul punto riproponeva doglianze già esaminate e disattese in appello.

  • Cassa delle ammende

    È disposta la condanna al pagamento di euro 3.000 per ciascun ricorrente in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello, quando la sentenza impugnata le abbia puntualmente esaminate e confutate con argomentazioni giuridiche congrue.
  • La censura di nullità di provvedimenti processuali o il diniego di circostanze attenuanti deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; in mancanza di un effettivo dissenso argomentativo rispetto al decisum, il ricorso è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo quanto disposto dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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