Cassazione Penale, Ordinanza n. 28157/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto. Con il primo motivo ha denunciato la mancanza di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e della circostanza attenuante di cui all'art. 64, n. 4, c.p. Con il secondo motivo ha censurato l'insufficienza della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure infondate, evidenziando che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente e che, quanto alle attenuanti generiche, il giudice di merito può valorizzare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare singolarmente tutte le deduzioni difensive.
Norme richiamate
La mancata applicazione della causa di non punibilità è sindacabile in cassazione solo sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione logicamente apparente o manifestamente illogica.
È richiamato come circostanza attenuante non riconosciuta dal giudice di merito; la Corte non ravvisa vizi motivazionali nel relativo diniego.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione delle risultanze processuali, ma solo la verifica dell'esistenza di un coerente discorso giustificativo.
Il giudice di merito non è tenuto a considerare tutti gli elementi dedotti dalle parti per negare le attenuanti generiche, essendo sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il controllo sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo non mancante, non apparente e non manifestamente illogico, senza possibilità di rivalutare il merito delle prove.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è censurabile solo se la motivazione sia assente o viziata da manifeste illogicità, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una diversa lettura dei fatti.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutte le deduzioni difensive.
- Una motivazione sintetica sul trattamento sanzionatorio o sulle attenuanti è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice e non presenti evidenti incongruenze.
Come è indicizzato
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