Cassazione Civile, Ordinanza n. 25560/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il Tribunale di Firenze, con decreto ingiuntivo n. 6072/2018, aveva ingiunto a una società il pagamento di € 20.140,45 a titolo di compensi professionali. La società aveva proposto opposizione, assistita da un avvocato stabilito, cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea iscritto nella sezione speciale dell’albo. Il professionista opposto aveva eccepito l’inammissibilità dell’opposizione per carenza dello ius postulandi, deducendo che la dichiarazione di intesa con un avvocato abilitato, prescritta dall’art. 8 del d.lgs. n. 96/2001, non era stata depositata nei termini. Il Tribunale aveva respinto l’eccezione, ritenendo regolarizzata la posizione prima della prima udienza, e disposto la prosecuzione del giudizio. L’appello del professionista era stato rigettato dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza n. 2186/2023, depositata il 30 ottobre 2023: pur accertando che la dichiarazione non era stata depositata né con la citazione in opposizione né al momento della costituzione in giudizio, la Corte aveva ritenuto sufficiente la sua produzione successiva, interpretando l’art. 8 nel senso che l’intesa potesse essere documentata prima della costituzione oppure con il primo atto di difesa successivo alla costituzione. Il ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, ha censurato: (1) la violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 96/2001, sostenendo che l’intesa dovesse essere documentata entro la costituzione e che il difetto di ius postulandi non fosse sanabile; (2) la violazione dell’art. 645 c.p.c., contestando che il primo atto difensivo dell’opponente potesse essere individuato in un atto successivo alla citazione in opposizione e chiedendo, inoltre, di chiarire il significato di “ovvero” nel comma 2 dell’art. 8; (3) la violazione dell’art. 167 c.p.c., deducendo che il documento tardivamente prodotto fosse una mera conferma, non sostitutiva dell’intesa originaria, e censurando l’omessa spiegazione del mancato richiamo a una precedente pronuncia del Tribunale di Firenze. La società intimata non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto, per quanto di ragione, i primi due motivi, esaminati congiuntamente, e ha dichiarato assorbito il terzo. In base all’art. 8, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 96/2001, l’avvocato stabilito può svolgere attività difensiva solo d’intesa con un professionista abilitato e tale intesa deve essere documentata entro i termini previsti dalla norma. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il primo atto difensivo dell’ingiunto-opponente è la citazione in opposizione; nel caso concreto, la dichiarazione era stata depositata dopo la notificazione di tale atto e dopo la costituzione in giudizio, quindi tardivamente, qualunque fosse il significato attribuito a “ovvero”. La tardività comporta carenza di ius postulandi e non è sanabile; ne consegue l’inammissibilità degli atti difensivi dell’avvocato stabilito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 8, commi 1 e 2, d.lgs. n. 96/2001
L’avvocato stabilito, e cioè il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati [art. 3, lett. d), d.lgs. n. 96 del 2001], non ha, dunque, nel nostro ordinamento, un autonomo ius postulandi: egli può svolgere attività di rappresentanza, assistenza e difesa solo se agisca «di intesa con un professionista abilitato».
L’avvocato stabilito non dispone di autonomo ius postulandi e può rappresentare, assistere e difendere una parte soltanto agendo d’intesa con un professionista abilitato; l’intesa deve essere documentata nei termini prescritti dal secondo comma.
È pacifico infatti che nel procedimento per ingiunzione il primo atto difensivo dell’ingiunto-opponente è l’atto introduttivo del giudizio di opposizione, che nel caso di specie è l’atto di citazione.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per l’ingiunto-opponente il primo atto difensivo è l’atto introduttivo del giudizio, ossia la citazione in opposizione.
art. 182, secondo comma, c.p.c.
Ed hanno anche escluso l’applicabilità della sanatoria del vizio della costituzione della parte determinato dalla mancanza di procura ad litem, contemplata dall’art. 182, secondo comma, c.p.c., a seguito della modifica apportata dall’art. 3, comma 13, d.lgs. n. 149/2022, ai procedimenti instaurati fino 28 febbraio 2023, perché nel regime anteriore all’indicata modifica legislativa la sanatoria in questione doveva ritenersi preclusa (Cass. Sez. U. 21 dicembre 2022 n. 37434).
Per i procedimenti instaurati fino al 28 febbraio 2023, nel regime anteriore alla modifica indicata dalla Corte, la sanatoria prevista dall’art. 182, secondo comma, c.p.c. non era applicabile al vizio derivante dalla mancanza della procura ad litem.
Massime di principio
- L’avvocato stabilito non ha autonomo ius postulandi: può svolgere attività di rappresentanza, assistenza e difesa soltanto d’intesa con un professionista abilitato, e l’intesa deve essere documentata nei termini stabiliti dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 96/2001.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il primo atto difensivo dell’ingiunto-opponente è la citazione in opposizione. La dichiarazione di intesa depositata dopo la notificazione della citazione e dopo la costituzione in giudizio è tardiva, indipendentemente dal significato attribuito alla congiunzione «ovvero» nell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 96/2001.
- La mancata tempestiva documentazione dell’intesa richiesta dall’art. 8 del d.lgs. n. 96/2001 determina carenza di ius postulandi dell’avvocato stabilito e, nel regime applicabile al procedimento, non è sanabile ai sensi dell’art. 182, secondo comma, c.p.c.; gli atti difensivi compiuti in tale carenza sono inammissibili.
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