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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44436/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricusazione di due componenti del collegio del Tribunale di Perugia perché entrambi iscritti all'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), la quale aveva dichiarato la volontà di costituirsi parte civile contro Palamara. Si è dedotto che tale appartenenza avrebbe compromesso l'imparzialità: si è sostenuto un interesse patrimoniale (vantaggi economici indiretti o devoluzione di fondi prevista dallo statuto ANM) e un interesse morale/ideologico comune ai magistrati; si è poi contestata la esclusione delle "gravi ragioni di convenienza" (art.36, lett.h) tra le ipotesi di ricusazione, si è chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE (art.47 Carta) e sollevata questione di legittimità costituzionale sulla disciplina della ricusazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che le cause di ricusazione sono tassative (art.37 cod. proc. pen.) e che l'art.36, lett.h) cod. proc. pen. attiene all'astensione, non alla ricusazione; ha stabilito che l'eventuale vantaggio economico derivante a un'associazione parte civile non si traduce in un vantaggio diretto, concreto e immediato per i singoli iscritti, e che l'interesse non patrimoniale rilevante deve essere specifico e giuridicamente incidente sulla sfera personale del giudice. Ha ritenuto che l'appartenenza all'ANM non determina di per sé un vizio di imparzialità né l'apparenza oggettiva di parzialità; ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE perché il quesito sollevato era fondamentalmente di applicazione fattuale del diritto interno e manifestamente infondato in relazione al diritto UE; ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen.

    Riconosciuta come causa di astensione per "gravi ragioni di convenienza"; non è ricompresa tra le ipotesi di ricusazione e la giurisprudenza le considera distinte e non estensibili per ricusazione

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Le cause di ricusazione sono tassative; non è consentita un'applicazione estensiva che includa le "gravi ragioni" dell'art.36

  • art. 57 statuto ANM

    Richiamato nel dibattito sulla devoluzione del fondo residuo dell'associazione: la Corte ha ritenuto che la devoluzione prevista non determina un vantaggio patrimoniale diretto e immediato per i singoli associati

  • art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dal ricorrente per il diritto a un giudice indipendente e imparziale; la Corte ha ritenuto che il quesito sottoposto non richiedeva interpretazione preliminare della norma UE e che la disciplina interna è compatibile con l'art.47 nel caso concreto

  • art. 267 TFUE

    Norma che disciplina il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia: la Cassazione ha constatato l'assenza dei presupposti per il rinvio perché la questione era manifestamente infondata o attinente a fatti e applicazione della norma interna

  • art. 25 Cost.

    Richiamato in relazione al principio della precostituzione del giudice; la Corte ha ritenuto che la tassatività delle cause di ricusazione tutela anche tale principio

  • art. 6 CEDU (interpretazione giurisprudenziale)

    La Corte si è richiamata alla giurisprudenza della Corte EDU: l'appartenenza a un'associazione parte civile non determina automaticamente la perdita di imparzialità; occorre valutare concretamente la natura e il grado del legame e l'eventuale influenza sulla terzietà

Massime di principio

  • La ricusazione è ipotesi eccezionale e tassativa: le "gravi ragioni di convenienza" previste per l'astensione non si traducono automaticamente in causa di ricusazione
  • Per inficiare l'imparzialità del giudice l'interesse invocato deve essere concreto, diretto, personale e giuridicamente rilevante (non un vantaggio teorico o eventuale derivante all'associazione)
  • La mera appartenenza del giudice a un'associazione che è parte nel processo non comporta di per sé motivo di ricusazione; va valutata la rilevanza concreta dei legami, delle funzioni svolte e di comportamenti specifici (es. partecipazione a decisioni associative che riguardino direttamente l'imputato)
  • Se si invoca un problema di conformità al diritto UE (es. art.47 Carta), il rinvio pregiudiziale alla CGUE è dovuto solo se la questione è rilevante e non manifestamente infondata e richiede interpretazione del diritto dell'Unione, non quando si tratti di applicazione fattuale del diritto interno
  • In presenza di dubbi sull'imparzialità per ragioni non previste espressamente come ricusazione, gli strumenti correttivi sono: astensione, regole deontologiche, responsabilità disciplinare e valutazione concreta da parte del giudice chiamato a decidere sulla ricusazione

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