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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14616/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per manifesta infondatezza, ritenendo che essi si limitassero a riproporre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza indicare elementi nuovi idonei a mutare la decisione. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Con sentenza di appello è stata confermata la condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di una imputata per detenzione e porto illegale di arma da guerra, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni, e di due coimputati per porto illegale di arma da guerra, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni. La prima ricorrente ha censurato la motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la propria incensuratezza. Gli altri due ricorrenti hanno contestato la motivazione con cui è stata ritenuta la recidiva, sostenendo che non dovesse essere applicata. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze manifestamente infondate, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato correttamente con l'assenza di elementi positivi e che la recidiva era stata adeguatamente spiegata alla luce del contesto dei fatti, del movente e dei precedenti penali, in particolare della condanna per associazione mafiosa di uno degli imputati.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi o circostanze di segno positivo; lo stato di incensuratezza, da solo, non è sufficiente dopo la riforma della norma.

  • art. 99 c.p.

    applicazione della recidiva

    la recidiva può essere ritenuta adeguatamente motivata quando il giudice valorizzi il contesto dei fatti, il movente e i precedenti penali, desumendone una maggiore pericolosità sociale e contiguità con ambienti criminali.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi positivi apprezzabili, non essendo sufficiente il solo dato dell'incensuratezza dell'imputato.
  • La valutazione sulla recidiva è congruamente motivata se il giudice collega i nuovi fatti ai precedenti dell'imputato e al contesto criminoso, traendone un giudizio di accresciuta pericolosità sociale.
  • In sede di legittimità, i ricorsi che si limitano a riproporre censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza introdurre elementi nuovi, sono manifestamente infondati e possono essere dichiarati inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoRicettazioneDetenzione di armi
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblicaArmi
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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