Cassazione Penale, Ordinanza n. 34257/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia che, ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. e in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Vicenza del 15 aprile 2025, aveva rideterminato la pena per concorso in rapina aggravata e lesioni, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate. Con un unico motivo, la difesa ha dedotto che la Corte d’appello non avesse valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito in sede di legittimità. In caso di decisione adottata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., quando l’imputato rinuncia ai motivi di appello, la cognizione del giudice di secondo grado resta circoscritta ai motivi non rinunciati e non sussiste l’obbligo di motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né sull’inesistenza di nullità assolute o di inutilizzabilità delle prove. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
Nel procedimento definito ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello limita la cognizione del giudice di secondo grado ai motivi non rinunciati; non è quindi dovuta una motivazione specifica sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o sull’assenza di nullità assolute e inutilizzabilità.
il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
Quando l’imputato ha rinunciato ai motivi di appello nell’ambito della definizione ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato riconoscimento delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali; se la causa d’inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, può aggiungersi il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando la sentenza d’appello è adottata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. e l’imputato rinuncia ai motivi di appello, l’effetto devolutivo circoscrive la cognizione del giudice ai motivi non rinunciati.
- In tale contesto il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., né sull’insussistenza di nullità assolute o di cause di inutilizzabilità delle prove.
Come è indicizzato
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