Sentenza n. 1214/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 1992/2024 emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto all'attribuzione del beneficio economico della Carta elettronica del docente per quattro annualità, per l'importo complessivo di € 2.000,00, oltre interessi legali, e aveva condannato il Ministero alla concreta attribuzione della carta. Il ricorrente ha dedotto l'avvenuta notificazione del titolo all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il passaggio in giudicato della sentenza e la persistente inerzia ministeriale. Ha chiesto l'ottemperanza e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese e senza fornire la prova dell'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e che, dopo la notificazione del titolo avvenuta il 12 marzo 2025, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha rilevato che il Ministero non aveva dimostrato l'avvenuto riconoscimento della Carta elettronica del docente per l'importo e le annualità stabilite nel titolo giudiziale. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di attivare la Carta elettronica del docente in favore del ricorrente, per l'importo e gli anni scolastici indicati nella sentenza da eseguire, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato un commissario ad acta, individuato nel dirigente della competente direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, incaricandolo di compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, inclusi l'eventuale stanziamento o modifica di bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione, il pagamento e il reperimento materiale delle somme. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha accertato il decorso.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce il fondamento della Carta elettronica del docente, la cui attivazione è stata ordinata in esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per rendere procedibile l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere dato integrale esecuzione a una statuizione giudiziale che impone l'attribuzione di un beneficio economico, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adozione delle misure concrete necessarie entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione, l'esaurimento dei fondi di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell'amministrazione debitrice, con facoltà di delega, e può essere incaricato di compiere anche le operazioni di stanziamento o modifica del bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa necessarie all'integrale esecuzione del giudicato.
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