Cassazione Penale, Sentenza n. 08312/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione all'associazione mafiosa "Santapaola - Ercolano" (gruppo di Librino e San Cristoforo, famiglia Nizza) e reati connessi al narcotraffico. Quattro motivi principali: (1) vizi di legge e di motivazione per mancata verifica dell'attendibilità dei collaboratori, mancanza di riscontri e incongruenze sui soprannomi; (2) insufficienza degli indizi per il reato associativo, richiamo non decisivo al processo "Malerba" non definitivo e ricondotte le frequentazioni a rapporti sporadici; (3) errori nella valutazione delle esigenze cautelari e nella prognosi di recidiva, considerando l'evoluzione lavorativa e personale dell'imputato; (4) scelta della misura carceraria eccessiva, fondata su elementi vetusti e su precedenti non gravi e risalenti.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso: ha ritenuto le censure nel complesso infondate e molte inammissibili. Ha confermato la gravità indiziaria sulla base di fonti convergenti (dichiarazioni dei collaboratori Scavone, Privitera, Sanfilippo A.M. e Sanfilippo M.; riconoscimenti fotografici; identificazioni in compagnia di membri del gruppo in varie occasioni; intercettazioni che confermavano i contatti con fornitori napoletani; elementi relativi all'acquisto di armi e al ruolo attivo nell'acquisto e vendita all'ingrosso di stupefacenti). Ha ritenuto che le discrepanze sui soprannomi non inficiano il riconoscimento fotografico e la convergenza degli elementi. Sulla misura cautelare, il Tribunale ha considerato applicabile la presunzione di esigenza cautelare prevista dall'art. 275 c.3 c.p.p. per associazioni mafiose "storiche" e ha escluso che il lavoro all'estero o il tempo trascorso siano di per sé idonei a superarla; ha quindi confermato la custodia in carcere. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stata disposta la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Norma richiamata nella contestazione procedurale relativa alle formalità dell'atto di arresto/ordinanza; nella sentenza la censura su presunta violazione è ritenuta generica e non fondata.
Riferimento alle modalità di emissione delle misure cautelari e alle esigenze di motivazione: la Corte ha ritenuto che il riesame abbia adeguatamente valutato e motivato gli elementi indiziari e cautelari.
Disciplina la contestazione del reato associativo; il giudice del riesame ha valutato che le esigenze probatorie per la gravità indiziaria, anche considerando le convergenze tra dichiarazioni dei collaboratori e riscontri oggettivi, erano soddisfatte.
Norma sulle esigenze cautelari in generale: la censura sulla loro carenza è stata respinta perché il tribunale ha ritenuto concrete e attuali le esigenze di prevenzione del pericolo di reiterazione.
Previsione della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati di associazione mafiosa "storica"; la sentenza conferma che tale presunzione può essere superata solo con prove oggettive di dissociazione o esaurimento dell'attività associativa, non con il mero "tempo silente" o lavoro all'estero.
Norma che disciplina le spese nel giudizio di impugnazione avanti al tribunale del riesame: il rigetto ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Massime di principio
- In ricorsi cautelari per associazione mafiosa il giudice attribuisce forte valore alle dichiarazioni convergenti di più collaboratori se corroborate da riscontri oggettivi (intercettazioni, riconoscimenti fotografici, riprese di contatti e presenza in compagnia di altri affiliati).
- Discrepanze formali (es. soprannomi differenti usati dai dichiaranti) non compromettono automaticamente l'attendibilità del riconoscimento se esistono altri elementi di riscontro e coerenza tra le fonti.
- Per superare la presunzione di esigenze cautelari prevista dall'art. 275 c.3 c.p.p. nei casi di "mafia storica" sono richieste prove concrete di dissociazione o di esaurimento dell'attività associativa; il semplice decorso del tempo o un'attività lavorativa all'estero non sono di per sé sufficienti.
- Le censure generiche sull'attendibilità dei collaboratori risultano inefficaci: per incidere è necessario proporre elementi specifici e circostanziati che mettano in dubbio la veridicità o l'attendibilità delle dichiarazioni e l'assenza di qualsivoglia riscontro.
- La scelta della misura cautelare viene valutata alla luce della presunzione legale e del complesso indiziario: per ottenere misure meno afflittive è utile fornire elementi concreti che dimostrino la non attualità del pericolo di recidiva (es. documentata dissociazione, stabile inserimento lavorativo duraturo e verificabile, prova di interrompere i contatti con l'organizzazione).
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