Cassazione Civile, Ordinanza n. 12975/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soccombente)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva condannato un'associazione e un coobbligato al pagamento, in solido, di euro 28.277,70. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il ricorrente ha depositato un atto di transazione intervenuto con le controparti e ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Dalla scrittura transattiva risultava che, con l'esatto adempimento delle obbligazioni ivi previste, le parti avevano inteso estinguere ogni reciproco diritto e obbligo derivante dal rapporto, rinunciando ai giudizi pendenti, incluso quello di cassazione, e dichiarando di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra. Le controparti non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha accolto la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, se le parti definiscono convenzionalmente la controversia nel corso del giudizio di legittimità, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata; non si tratta di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, né di una delle decisioni previste dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché le controparti non si sono difese. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché esso opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non quando il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere conseguente ad accordo negoziale.
Norme richiamate
richiamato per escludere che la definizione convenzionale della lite rientri nelle tipologie decisorie ivi previste
richiamato come non applicabile al caso di cessazione della materia del contendere determinata da accordo tra le parti
richiamato come non pertinente rispetto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
interpretato nel senso che il raddoppio del contributo unificato si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono la controversia con un accordo transattivo che estingue reciprocamente diritti e obblighi e prevede rinunce ai giudizi pendenti, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere in cassazione comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata e non equivale a una dichiarazione di inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo di cassazione si chiude per cessazione della materia del contendere derivante da accordo negoziale, poiché tale meccanismo sanzionatorio presuppone il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso.
- In presenza di definizione convenzionale della lite e mancata difesa della controparte, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
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