Cassazione Penale, Ordinanza n. 01815/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non poteva dirsi che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi del criterio richiamato dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 29 gennaio 2025. Dal testo non emerge la fattispecie concreta del reato per cui vi è stata condanna in appello; si ricava però che i motivi di impugnazione erano due e riguardavano il giudizio di responsabilità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure erano generiche e meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata con argomenti giuridici corretti.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non si applica quando l'inammissibilità non sia imputabile a colpa del ricorrente; nel caso concreto la Corte esclude tale evenienza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze sul giudizio di responsabilità, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio devono essere formulate in modo specifico e argomentato; una mera riproduzione di profili di censura non consente il controllo di legittimità.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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