Sentenza del 29/05/2017 n. 3787 - Comm. Trib. Prov. Milano
Riscossione e misure cautelari - Compensazione - Credito IVA - Presentazione del Mod. IVA TR - Utilizzo anticipato - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’ammissibilità della compensazione di un credito IVA infrannuale di importo inferiore a 10.000 euro prima del sedicesimo giorno del mese successivo alla presentazione del modello IVA TR. Il contribuente sosteneva che la presentazione del modello IVA TR consentisse l’utilizzo del credito senza attendere tale termine, mentre l’Amministrazione finanziaria riteneva applicabile il differimento temporale previsto per la compensazione dei crediti IVA.
La decisione
È stato riconosciuto che, a condizione che il modello IVA TR sia presentato all’ufficio competente entro l’ultimo giorno del mese di riferimento, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito IVA infrannuale di importo inferiore a 10.000 euro anche prima del sedicesimo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza. La presentazione del modello costituisce quindi il presupposto necessario per superare i limiti ordinari dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997.
Norme richiamate
Art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
La norma pone limiti e condizioni all’utilizzo dei crediti in compensazione; per i crediti IVA infrannuali, tali limiti possono essere superati nei casi previsti dalla disciplina speciale collegata alla presentazione del modello IVA TR.
Modello IVA TR
La presentazione del modello IVA TR all’ufficio competente entro l’ultimo giorno del mese di riferimento abilita il contribuente a utilizzare in compensazione il credito IVA infrannuale, anche prima del sedicesimo giorno del mese successivo, quando l’importo è inferiore a 10.000 euro.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2010, n. 1/E
Conferma la possibilità di utilizzare il credito IVA infrannuale nei limiti e alle condizioni connesse alla presentazione del modello IVA TR.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate 19 aprile 2011, n. 16/E
Conferma l’interpretazione secondo cui, per i crediti IVA infrannuali inferiori a 10.000 euro, non è necessario attendere il sedicesimo giorno del mese successivo alla presentazione del modello IVA TR.
Massime di principio
- La presentazione tempestiva del modello IVA TR è il presupposto essenziale per utilizzare in compensazione il credito IVA infrannuale secondo il regime agevolato previsto dalla disciplina.
- Per crediti IVA infrannuali inferiori a 10.000 euro, l’utilizzo in compensazione può avvenire senza attendere il sedicesimo giorno del mese successivo alla presentazione del modello, purché il modello sia stato presentato entro il termine previsto.
- I limiti generali alla compensazione devono essere coordinati con le discipline speciali che prevedono specifiche modalità di autorizzazione o comunicazione, come quella relativa al modello IVA TR.
- La validità della compensazione dipende dal rispetto congiunto dell’importo massimo previsto, della corretta presentazione del modello e del rispetto del termine entro cui deve essere trasmesso all’ufficio competente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 mag 2017Sentenza del 29/05/2017 n. 163 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 29 mag 2017Sentenza del 29/05/2017 n. 164 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 29 mag 2017Sentenza del 29/05/2017 n. 296 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 29 mag 2017Sentenza del 29/05/2017 n. 481 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 29 mag 2017Sentenza del 29/05/2017 n. 616 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 29 mag 2017Sentenza del 29/05/2017 n. 778 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →