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Sentenza

Sentenza del 29/05/2017 n. 3787 - Comm. Trib. Prov. Milano

Riscossione e misure cautelari - Compensazione - Credito IVA - Presentazione del Mod. IVA TR - Utilizzo anticipato - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’ammissibilità della compensazione di un credito IVA infrannuale di importo inferiore a 10.000 euro prima del sedicesimo giorno del mese successivo alla presentazione del modello IVA TR. Il contribuente sosteneva che la presentazione del modello IVA TR consentisse l’utilizzo del credito senza attendere tale termine, mentre l’Amministrazione finanziaria riteneva applicabile il differimento temporale previsto per la compensazione dei crediti IVA.

La decisione

È stato riconosciuto che, a condizione che il modello IVA TR sia presentato all’ufficio competente entro l’ultimo giorno del mese di riferimento, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito IVA infrannuale di importo inferiore a 10.000 euro anche prima del sedicesimo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza. La presentazione del modello costituisce quindi il presupposto necessario per superare i limiti ordinari dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997.

Norme richiamate

  • Art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    La norma pone limiti e condizioni all’utilizzo dei crediti in compensazione; per i crediti IVA infrannuali, tali limiti possono essere superati nei casi previsti dalla disciplina speciale collegata alla presentazione del modello IVA TR.

  • Modello IVA TR

    La presentazione del modello IVA TR all’ufficio competente entro l’ultimo giorno del mese di riferimento abilita il contribuente a utilizzare in compensazione il credito IVA infrannuale, anche prima del sedicesimo giorno del mese successivo, quando l’importo è inferiore a 10.000 euro.

  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2010, n. 1/E

    Conferma la possibilità di utilizzare il credito IVA infrannuale nei limiti e alle condizioni connesse alla presentazione del modello IVA TR.

  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate 19 aprile 2011, n. 16/E

    Conferma l’interpretazione secondo cui, per i crediti IVA infrannuali inferiori a 10.000 euro, non è necessario attendere il sedicesimo giorno del mese successivo alla presentazione del modello IVA TR.

Massime di principio

  • La presentazione tempestiva del modello IVA TR è il presupposto essenziale per utilizzare in compensazione il credito IVA infrannuale secondo il regime agevolato previsto dalla disciplina.
  • Per crediti IVA infrannuali inferiori a 10.000 euro, l’utilizzo in compensazione può avvenire senza attendere il sedicesimo giorno del mese successivo alla presentazione del modello, purché il modello sia stato presentato entro il termine previsto.
  • I limiti generali alla compensazione devono essere coordinati con le discipline speciali che prevedono specifiche modalità di autorizzazione o comunicazione, come quella relativa al modello IVA TR.
  • La validità della compensazione dipende dal rispetto congiunto dell’importo massimo previsto, della corretta presentazione del modello e del rispetto del termine entro cui deve essere trasmesso all’ufficio competente.

Testo integrale

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