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Sentenza

Sentenza del 29/05/2017 n. 778 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Riscossione - avviso bonario - richiesta di rateazione - implicito riconoscimento del debito: non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa dopo la decadenza dal piano di rateazione relativo a un avviso bonario derivante dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione IRAP 2009. La società aveva chiesto la rateazione e pagato le prime due rate, ma contestava l’applicazione dell’aliquota IRAP maggiorata del 4,82%, sostenendo che l’indicazione del codice identificativo relativo ai soggetti finanziari fosse un errore formale, poiché l’attività effettivamente svolta consisteva nella prestazione di servizi e non nell’assunzione esclusiva di partecipazioni finanziarie. L’Agenzia sosteneva invece che la richiesta di rateazione costituisse acquiescenza e riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 2944 c.c., rendendo inammissibile il ricorso, e contestava anche la tardività della dichiarazione integrativa.

La decisione

L’appello dell’Agenzia delle Entrate è stato rigettato ed è stata confermata la sentenza di primo grado, che aveva annullato parzialmente la cartella per euro 31.014,00, corrispondenti alla maggiore imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota IRAP del 4,82%, lasciando ferma la parte non contestata relativa all’omesso versamento di euro 146.082,00. La Commissione ha stabilito che la richiesta di rateazione e il pagamento delle prime rate non costituiscono acquiescenza né riconoscimento del debito, soprattutto quando il contribuente abbia manifestato il proprio dissenso e abbia pagato per conservare il beneficio della riduzione delle sanzioni. È stata inoltre riconosciuta la natura meramente formale dell’errore nella dichiarazione, emendabile anche oltre il termine ordinario previsto per le variazioni della base imponibile. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2944 c.c.

    La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.

    La richiesta di rateazione o il pagamento parziale di somme richieste dall’Amministrazione non integrano automaticamente un riconoscimento del debito, mancando una manifestazione univoca di acquiescenza, soprattutto se il contribuente ha contestato la pretesa.

  • Art. 36-bis del D.P.R. 600/1973

    Disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni fiscali e la comunicazione delle irregolarità derivanti dai dati dichiarati.

  • Art. 6, comma 9, D.Lgs. 446/1997

    Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva e permanente, nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, l'aliquota IRAP era fissata al 4,82%.

    L’aliquota maggiorata si applica solo quando ricorrono effettivamente i presupposti sostanziali previsti dalla norma, non per il solo fatto che sia stato indicato erroneamente il relativo codice identificativo nella dichiarazione.

  • Art. 2, comma 8-bis, D.Lgs. 322/1998

    Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa non impedisce necessariamente la correzione di errori meramente formali, distinguendoli dalle modifiche sostanziali della base imponibile.

  • Cassazione, ordinanza n. 3315/2016

    Il contribuente può impugnare l’avviso bonario contenente una pretesa tributaria e può comunque contestare la successiva cartella relativa alla medesima pretesa.

  • Cassazione, sentenza n. 20415/2014

    Il termine previsto per correggere la dichiarazione opera per le variazioni della base imponibile, ma non preclude la correzione di errori meramente formali.

Massime di principio

  • La richiesta di rateazione di un avviso bonario o il pagamento di alcune rate non comportano, di per sé, acquiescenza o riconoscimento del debito: il contribuente può contestare la pretesa nella successiva cartella, purché rispetti i termini processuali.
  • Il pagamento rateale effettuato per evitare la decadenza dai benefici sanzionatori può essere interpretato come comportamento prudenziale e non come accettazione definitiva della pretesa, soprattutto se il contribuente ha previamente manifestato il proprio dissenso.
  • Quando l’avviso bonario non viene impugnato o non è considerato autonomamente impugnabile, la cartella successiva resta contestabile anche nel merito, altrimenti verrebbe compromesso il diritto di difesa del contribuente.
  • Gli errori formali nella dichiarazione, come l’indicazione errata di un codice identificativo, possono essere corretti anche oltre i termini previsti per modificare elementi sostanziali, se non alterano la base imponibile e non riflettono la reale attività del contribuente.
  • Per applicare un’aliquota fiscale maggiorata occorre verificare la sussistenza effettiva dei presupposti sostanziali previsti dalla legge; la sola codifica errata nella dichiarazione non è sufficiente.
  • È opportuno documentare tempestivamente le contestazioni, le comunicazioni inviate all’Amministrazione e la ragione per cui si procede alla rateazione, così da escludere una volontà univoca di riconoscere il debito.

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