Sentenza del 29/05/2017 n. 163 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la debenza della TARSU per gli anni 2005 e 2006 e, in particolare, il periodo di applicazione del tributo in relazione all'inizio e alla cessazione della locazione. Il Comune sosteneva che la società non avesse comunicato tali eventi direttamente all'Ufficio Tributi, ma soltanto allo Sportello Attività Produttive, ritenendo quindi dovuta l'imposta oltre la data di cessazione della locazione. La società sosteneva invece che le comunicazioni presentate a qualunque ufficio comunale fossero valide nei confronti dell'ente, chiedendo inoltre la quantificazione puntuale del tributo per il solo periodo di effettiva occupazione.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello principale del Comune e accolto l'appello incidentale della società. Ha stabilito che il Comune costituisce un ente unitario e che le comunicazioni presentate allo Sportello Attività Produttive sono idonee a informare l'amministrazione anche ai fini tributari, indipendentemente dalla sua organizzazione interna. Il tributo deve quindi essere ricalcolato limitandolo al periodo compreso tra il 03.06.2004, data di inizio della locazione, e il 15.03.2005, data di cessazione. Il Comune è stato inoltre condannato a rimborsare alla società le spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 per il doppio grado.
Norme richiamate
Art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993
Richiamato dal Comune a sostegno della pretesa tributaria e degli obblighi dichiarativi; la Commissione non ha ritenuto fondata l'interpretazione dell'ente, considerando valide le comunicazioni effettuate presso altro ufficio comunale.
Art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993
Richiamato dal Comune insieme al regolamento comunale in relazione alla decorrenza e alla cessazione dell'obbligo TARSU; la debenza è stata comunque limitata al periodo di effettiva locazione risultante dalle comunicazioni presentate al Comune.
Art. 15 del Regolamento Comunale, Delibera C.C. n. 44 del 30.03.2006
La norma regolamentare non può essere interpretata nel senso di rendere inefficace una comunicazione ricevuta da un diverso ufficio del medesimo Comune, poiché l'organizzazione interna dell'ente non può pregiudicare il contribuente.
Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992
Ha consentito la trattazione e la decisione della controversia in camera di consiglio, non essendo stata richiesta la pubblica discussione.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
È stato applicato per porre le spese di giudizio a carico della parte soccombente, cioè del Comune.
Massime di principio
- Nei rapporti con il cittadino il Comune è un ente unitario: una comunicazione presentata a un ufficio o sportello comunale può produrre effetti nei confronti dell'ente anche se non è stata consegnata direttamente all'ufficio tributario competente.
- Le inefficienze o i mancati raccordi interni tra uffici comunali non dovrebbero ricadere sul contribuente che abbia presentato tempestivamente la comunicazione a una struttura ufficiale dell'ente.
- Per tributi collegati alla disponibilità o occupazione di un immobile, la debenza deve essere rapportata al periodo effettivo di possesso, detenzione o locazione, purché tale periodo sia adeguatamente documentato.
- È opportuno conservare ricevute, protocolli e copie delle comunicazioni presentate a qualsiasi ufficio comunale, poiché possono dimostrare l'avvenuto adempimento e delimitare temporalmente l'obbligazione tributaria.
- Anche quando il ricorso viene accolto, il giudice può disporre il ricalcolo dell'imposta invece di quantificarla direttamente, rimettendo all'ente impositore l'esecuzione dei conteggi entro i limiti stabiliti nella sentenza.
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