Sentenza del 29/05/2017 n. 164 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Consorzio ha contestato l'avviso di accertamento ICI relativo alle annualità 2006-2010, sostenendo che gli immobili, pur risultando catastalmente classificati nella categoria D/7 anziché D/10, possedessero i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del D.L. n. 557/1993. Ha inoltre dedotto di aver presentato il 27 giugno 2012 la domanda di variazione catastale per l'attribuzione della categoria D/10 e che tale domanda, essendo stata presentata entro il termine del 30 settembre 2012, consentisse di riconoscere retroattivamente la ruralità degli immobili e quindi la loro non assoggettabilità all'ICI.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Consorzio, riformando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale. Il giudice ha ritenuto che il requisito della ruralità dovesse essere valutato in base alla funzione concretamente svolta dall'immobile e non esclusivamente alla categoria catastale originaria. La domanda di variazione catastale presentata entro il termine previsto permetteva di retrodatare il riconoscimento della ruralità fino a cinque anni anteriormente alla domanda, coprendo quindi le annualità 2006-2010. Sono stati annullati gli avvisi di accertamento ICI; le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 9 del D.L. n. 557/1993
Requisiti di ruralità per le abitazioni e per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola
La ruralità può derivare dalla destinazione e dalla funzione agricola dell'immobile, purché siano rispettati i requisiti sostanziali previsti dalla norma.
Art. 7, comma 2-bis, del D.L. n. 70/2011
Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili (...) i soggetti interessati possono presentare (...) domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione (...) della categoria A/6 (...) o D/10
La domanda di variazione catastale consente di ottenere il riconoscimento formale della ruralità e di retrodatare gli effetti fino a cinque anni antecedenti alla presentazione, se il contribuente dichiara e dimostra la continuità dei requisiti.
Art. 2135 del codice civile
Individua l'attività agricola e costituisce il riferimento per valutare se il fabbricato sia strumentale all'esercizio dell'attività agricola.
Art. 7, comma 2-bis, del D.L. n. 70/2011, come interpretato dalla legge n. 102/2013
La disciplina è stata interpretata nel senso di confermare la retroattività della variazione catastale ai fini del riconoscimento della ruralità e della conseguente esclusione dall'ICI per il periodo coperto.
Art. 34 del D.Lgs. n. 546/1992
Ha disciplinato la trattazione della controversia in pubblica udienza.
Sentenze della Corte di Cassazione n. 24299/2009 e n. 24300/2009
Hanno affermato che la ruralità può essere riconosciuta in base all'utilizzazione concreta del fabbricato per attività agricole, senza dipendere esclusivamente dalla categoria catastale.
Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2/T del 7 agosto 2012
Ha confermato la possibilità di riconoscere retroattivamente gli effetti della domanda di variazione catastale presentata nei termini.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione dall'ICI per gli immobili rurali, la categoria catastale originaria non è necessariamente decisiva: occorre verificare la funzione concreta dell'immobile e il possesso dei requisiti sostanziali di ruralità.
- Una domanda di variazione catastale presentata entro i termini previsti può produrre effetti retroattivi, fino al limite temporale stabilito dalla legge, se il contribuente dichiara e dimostra che i requisiti di ruralità sussistevano continuativamente nel periodo precedente.
- La classificazione catastale D/7, da sola, non esclude il carattere rurale dell'immobile, qualora sia provato che esso è effettivamente strumentale a un'attività agricola qualificata.
- Per contestare un accertamento ICI relativo a fabbricati rurali è essenziale documentare sia l'attività agricola esercitata sia il collegamento funzionale dell'immobile con tale attività, oltre alla tempestività della domanda catastale.
- L'esito favorevole non discende automaticamente dalla sola presentazione della domanda di variazione: devono comunque risultare verificabili i requisiti previsti dall'art. 9 del D.L. n. 557/1993 e la loro continuità nel periodo per il quale si chiede l'esenzione.
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