Sentenza del 29/05/2017 n. 481 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Impugnazioni - Ricorso per revocazione - Riesame nel merito della questione controversa - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile, poiché l'istituto non può essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o di merito già compiute nella sentenza impugnata. La revocazione per errore di fatto presuppone un'erronea percezione di un fatto obiettivo e incontestato, non un dissenso rispetto all'apprezzamento effettuato dal giudice.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione sostenendo l'esistenza di un errore di fatto. Tuttavia, dalla motivazione emergeva che la censura mirava in realtà a ottenere un nuovo esame nel merito della questione controversa, già valutata e decisa dal giudice.
Norme richiamate
Disciplina del ricorso per revocazione per errore di fatto
La revocazione per errore di fatto è un rimedio straordinario e circoscritto, utilizzabile soltanto quando la decisione sia fondata su una falsa percezione di un fatto obiettivo risultante dagli atti, e non per ottenere un nuovo giudizio sul merito.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione non può trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio o in un mezzo per riesaminare valutazioni di merito già esaminate.
- L'errore di fatto deve riguardare la percezione materiale di un fatto incontrovertibile, non l'interpretazione delle prove, delle norme o degli argomenti delle parti.
- Se la censura esprime soltanto dissenso rispetto alla decisione precedente, il ricorso è destinato all'inammissibilità.
- Prima di proporre revocazione occorre verificare che l'errore denunciato sia decisivo, evidente dagli atti e non riconducibile a una diversa valutazione giuridica o probatoria.
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