Sentenza del 29/05/2017 n. 616 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
I.C.I. - Attività non commerciale con modalità tipiche dell'offerta commerciale - esenzione - art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. n. 504 del 1992 - requisitooggettivo - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune contestava l'omesso versamento dell'ICI per l'anno 2003, sostenendo che il complesso ricettivo fosse gestito con modalità commerciali: servizi remunerati, offerta rivolta al mercato, strutture tipiche di un villaggio turistico e assenza di prova della natura non commerciale dell'attività. L'Opera Diocesana sosteneva invece che l'immobile fosse destinato principalmente ad attività assistenziali, ricreative, formative e solidaristiche, rivolte in particolare a disabili, famiglie numerose, soggetti svantaggiati e gruppi giovanili, con tariffe inferiori a quelle di mercato e prevalente utilizzo del volontariato. La controversia riguardava quindi la sussistenza del requisito oggettivo previsto per l'esenzione ICI, oltre al requisito soggettivo, che non era contestato.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente confermato l'ICI, escludendo però le sanzioni. La Commissione Tributaria Regionale aveva poi riconosciuto l'esenzione, ma la Cassazione aveva annullato la decisione per carenza di accertamenti e motivazione sul requisito oggettivo, rinviando la causa. In sede di rinvio, la CTR ha ritenuto dimostrato che l'attività, pur utilizzando strumenti tipici dell'offerta commerciale, non fosse commerciale in concreto, poiché priva di finalità lucrativa e caratterizzata da finalità assistenziali, solidaristiche e formative, da tariffe contenute e da un'offerta non generalizzata. Ha quindi accolto l'appello dell'Opera Diocesana, annullato l'avviso di accertamento e l'irrogazione delle sanzioni ICI per il 2003, disponendo la restituzione delle somme eventualmente pagate. Le spese di tutti i gradi, compreso quello di Cassazione, sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di culto.
L'esenzione richiede sia un requisito soggettivo, relativo alla natura dell'ente, sia un requisito oggettivo, relativo all'utilizzo concreto dell'immobile per attività non commerciali. L'impiego di strumenti organizzativi o promozionali tipici dell'offerta commerciale non è sufficiente, da solo, a escludere l'esenzione.
Art. 87, comma 1, TUIR
La disposizione è richiamata per il requisito soggettivo dell'ente non commerciale, ritenuto pacificamente sussistente nel caso dell'Opera Diocesana.
Art. 39, D.L. n. 223/2006
La Cassazione ha escluso l'applicazione retroattiva della norma e ha negato che precedenti decisioni relative ad altri periodi d'imposta potessero formare giudicato esterno, poiché il requisito oggettivo non costituisce una qualità permanente e deve essere verificato per ciascun periodo.
Legge n. 27/2012
Le modifiche normative successive hanno introdotto criteri più restrittivi per l'esenzione, con efficacia ex nunc; pertanto non sono state applicate retroattivamente al periodo d'imposta 2003.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI prevista per gli enti non commerciali occorre dimostrare separatamente la natura soggettiva dell'ente e l'effettiva destinazione dell'immobile a un'attività non commerciale.
- La presenza di tariffe, prenotazioni, pubblicità, servizi organizzati o altre modalità tipiche del mercato non comporta automaticamente la natura commerciale dell'attività: è necessario valutare il contesto complessivo.
- Sono particolarmente rilevanti l'assenza di scopo di lucro, la destinazione prevalente a finalità assistenziali o solidaristiche, la selezione o priorità accordata a categorie svantaggiate, le tariffe inferiori a quelle di mercato e l'eventuale impiego di volontari.
- Il requisito oggettivo deve essere provato concretamente per ogni immobile e per ogni periodo d'imposta; non si presume né può essere ricavato automaticamente da decisioni relative ad anni diversi.
- In caso di contestazione, l'ente deve produrre documentazione dettagliata su destinatari dei servizi, criteri di accesso, tariffe, modalità di gestione, bilanci, assenza di lucro e finalità effettivamente perseguite.
- Le norme successive che rendono più restrittivi i requisiti dell'esenzione non possono essere applicate retroattivamente a periodi d'imposta anteriori, salvo specifica previsione normativa.
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