Sentenza del 29/05/2017 n. 296 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
L'ex commissario liquidatore non è coobbligato per i debiti di imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento relativo all'anno 2005, rideterminando il reddito e le imposte IRES, IRAP e IVA della società. La società ha contestato l'atto per difetti di motivazione, carenza o errata valutazione della prova e, soprattutto, per l'invalidità della notifica effettuata all'ex liquidatore dopo la chiusura della liquidazione e la cancellazione della società dal registro delle imprese. L'Agenzia sosteneva che l'eventuale vizio di notifica fosse sanato dalla costituzione in giudizio e che l'avviso fosse comunque legittimo nel merito.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto che, dopo la cancellazione della società, l'ex liquidatore non avesse più alcuna funzione rappresentativa e non fosse automaticamente subentrato nei rapporti tributari della società. La notifica nei suoi confronti è stata considerata affetta da nullità assoluta e insanabile, rilevabile anche d'ufficio, perché incidente sulla valida costituzione del contraddittorio. Le ulteriori contestazioni sono rimaste assorbite. L'Agenzia è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
I creditori insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, ma non elimina necessariamente i debiti residui. L'azione può essere indirizzata ai soci, nei limiti delle somme effettivamente riscosse, e non automaticamente all'ex liquidatore.
Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6
La riforma del diritto societario ha consolidato il principio secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società, con un fenomeno successorio sui generis per i debiti ancora insoddisfatti.
Art. 156 del codice di procedura civile
L'Agenzia invocava la sanatoria dei vizi della notificazione mediante costituzione in giudizio. Il giudice ha tuttavia ritenuto che, nel caso concreto, l'invalidità fosse insanabile perché riguardava la notificazione a un soggetto privo di legittimazione rappresentativa e la regolare costituzione del contraddittorio.
Massime di principio
- Dopo la chiusura della liquidazione e la cancellazione della società dal registro delle imprese, l'ex liquidatore non rappresenta più validamente la società e non è automaticamente destinatario degli atti tributari relativi alla società estinta.
- L'ex liquidatore non è, per il solo fatto di aver ricoperto tale ruolo, coobbligato per i debiti fiscali della società. Un'eventuale responsabilità personale deve derivare da una specifica disposizione di legge e richiede la verifica dei relativi presupposti.
- Gli atti tributari successivi all'estinzione della società devono essere indirizzati ai soggetti individuati dalla legge, normalmente ai soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, oppure a eventuali responsabili personali quando siano specificamente configurabili.
- La notifica effettuata all'ex liquidatore dopo la cancellazione della società può essere considerata nulla in modo assoluto e insanabile, con conseguente annullamento dell'atto per difetto di valido contraddittorio.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare, nei confronti dei soci, sia la loro qualità sia l'effettiva percezione di somme distribuite in base al bilancio finale di liquidazione e il relativo importo.
- La validità sostanziale dell'accertamento non è sufficiente a superare un vizio radicale nella notificazione e nell'individuazione del destinatario dell'atto.
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