Cassazione Civile, Ordinanza n. 35612/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IVA 2013, contestando alla società l'indebita detrazione dell'imposta e irrogando sanzioni. La società aveva impugnato solo le sanzioni: in primo grado il ricorso era stato rigettato, mentre in appello la CTR aveva annullato le sanzioni ritenendo che la società fosse rimasta all'oscuro della condotta dell'intermediario incaricato della presentazione della dichiarazione, valorizzando la denuncia penale contro il professionista e la mancata sottoscrizione, da parte del legale rappresentante, degli atti compiuti dall'intermediario. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto provata l'assenza assoluta di colpa del contribuente, senza verificare l'effettivo assolvimento dell'obbligo di vigilanza sul professionista e senza prove idonee della scriminante.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, in materia di sanzioni amministrative tributarie, l'esimente dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997 richiede non solo che l'inadempimento sia imputabile esclusivamente a un terzo, ma anche che il contribuente provi l'assenza assoluta di colpa, incluso il difetto di culpa in vigilando. La sola denuncia penale contro l'intermediario e la mancanza di sottoscrizione degli atti non bastano a dimostrare l'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato il vizio di violazione di legge per denunciare una erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalle norme sulle sanzioni tributarie.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472/1997
La responsabilità per le sanzioni amministrative tributarie presuppone la colpa; il contribuente deve provare l'assenza assoluta di colpa per andare esente da responsabilità.
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
L'esimente opera solo se l'inadempimento è imputabile esclusivamente a un terzo e il contribuente dimostra anche di non aver tenuto una condotta colpevole, neppure per omessa vigilanza sul professionista incaricato.
È richiamata la procedura camerale e la proposta del relatore nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative tributarie, la causa di non punibilità per fatto esclusivo del terzo non si presume, ma richiede la prova, a carico del contribuente, dell'assenza assoluta di colpa.
- La mera denuncia penale nei confronti dell'intermediario fiscale non è sufficiente a dimostrare l'esimente se non è provato anche un concreto controllo sull'operato del professionista.
- Il contribuente che affida a un professionista gli adempimenti fiscali resta responsabile se non prova di aver vigilato con l'ordinaria diligenza sull'esecuzione dell'incarico.
- La censura per violazione di legge è configurabile quando si denuncia l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta, non la sola insufficienza argomentativa della motivazione.
- Per escludere le sanzioni tributarie per fatto del professionista infedele occorre allegare e provare elementi concreti di diligenza e controllo, come verifiche sull'invio telematico o altri riscontri operativi.
- La prova dell'altrui condotta fraudolenta, da sola, non esonera il contribuente se non è dimostrata anche l'assenza di colpa propria.
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