Cassazione Penale, Sentenza n. 16687/2025 del 06/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna (8 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa) per detenzione di 99,7 grammi di hashish e cessione di ulteriore quantitativo. Con unico motivo in Cassazione deduceva che il giudice di merito aveva sostanzialmente valutato la manifesta infondatezza della doglianza anziché la mancanza di specificità, rilevando che l'appello contestava l'affermazione di responsabilità in relazione alla cessione di un quantitativo non precisato e, soprattutto, il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo (pena pari al triplo del minimo edittale), richiamando il buon comportamento processuale e la scelta del rito deflattivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile per genericità dei motivi. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'atto di appello deve indicare con specificità le ragioni di fatto e di diritto della censura e non limitarsi a prospettazioni astratte o generiche, soprattutto se tali rilievi erano già esaurientemente valutati dal giudice di primo grado. Nel caso concreto l'appello si era limitato a lamentare la gravosità della pena senza confutare gli elementi argomentativi del giudice di primo grado (quantitativo di stupefacente e precedenti penali). In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con rilievo di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma che punisce la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti; nel caso è la fattispecie contestata (detenzione di 99,7 g di hashish e cessione di ulteriore quantitativo) sulla quale si fonda la condanna impugnata.
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente con riferimento ai requisiti formali dell'atto di impugnazione; nel giudizio la Corte ha valutato che i motivi di appello non avevano la specificità richiesta e pertanto risultavano inammissibili.
art. 591, comma 3, cod. proc. pen.
Norma collegata ai motivi di impugnazione e ai presupposti di ammissibilità dell'appello; il ricorrente l'ha citata come presunta violata, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura in quanto l'appello era generico.
Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità: comporta l'onere delle spese processuali e può prevedere il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità, ha fissato tale somma in 3.000 euro.
Massime di principio
- Un atto di appello deve indicare con specificità le ragioni di fatto e di diritto della censura; le doglianze generiche o le semplici richieste di revisione del trattamento sanzionatorio senza confrontarsi con le argomentazioni del giudice di primo grado rischiano l'inammissibilità.
- Quando il giudice di primo grado ha espressamente motivato la decisione (es. indicando quantità di stupefacente e precedenti penali), l'appellante che contesta la pena deve specificamente confutare quegli elementi (contestare la quantificazione, l'esistenza o la valutazione dei precedenti, o altri fatti decisivi), non limitarsi a invocare la generalita del trattamento sanzionatorio.
- Se l'appello è dichiarato inammissibile per genericità e vi sono elementi di colpa nella proposizione, la parte appellante può essere condannata alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- L'impugnazione deve delimitare con precisione l'oggetto del gravame: è necessario indicare chiaramente le ragioni di fatto e di diritto per cui non si condivide la decisione impugnata, in proporzione alla specificità con cui tali ragioni sono esposte nel provvedimento impugnato.
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