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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30266/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Carlomagno impugna l'ordinanza della Corte di appello di Potenza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena (concessa con sentenza del 27/05/2022, irrevocabile il 16/10/2022) ai sensi dell'art. 168, comma 3 e dell'art. 164, comma 4, cod. pen. La difesa sostiene che le precedenti sospensioni, che costituiscono cause ostative alla nuova concessione, erano risalenti e dunque documentalmente note al giudice della cognizione al momento della concessione, per cui la Procura generale avrebbe dovuto impugnare la statuizione di merito con il rimedio del ricorso per cassazione e non chiedere la revoca in sede di esecuzione. Si deduce la violazione degli artt. 168, comma 3, e 164, comma 4, cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Sulla base del principio stabilito dalle Sezioni Unite n. 37345/2015, ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice del merito; per questo motivo il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se il giudice di merito avesse già avuto modo di conoscere le precedenti sentenze che costituiscono l'elemento ostativo. Nel caso concreto le condanne pregresse erano talmente risalenti che avrebbero potuto essere conosciute dalla Corte di appello al momento della terza concessione, ma il giudice dell'esecuzione non ha acquisito il fascicolo né verificato tale conoscenza. Pertanto la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Potenza, con l'indicazione di acquisire il fascicolo del giudice di cognizione e verificare la sussistenza dei presupposti per la revoca.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Considerato dalla Corte come la norma che autorizza il giudice dell'esecuzione a disporre misure connesse alla revoca del beneficio, ma la sua applicazione per la revoca della sospensione condizionale richiede accertamenti sulla conoscenza documentale delle cause ostative da parte del giudice di merito

  • art. 164 cod. pen.

    Interpretato come disposizione che vieta la concessione della sospensione condizionale della pena quando sussistono cause ostative costituite da precedenti concessioni; la revoca per violazione di tale comma è possibile solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio

  • Sez. U. n. 37345

    sentenza del 23/04/2015, P.m. in proc. Longo, Rv. 264381

    Principio di diritto richiamato: il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice della cognizione; per accertarlo il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a constatare che il beneficiario ha usufruito più di due volte della sospensione: deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se le precedenti sospensioni erano documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio
  • Se le cause ostative erano già emerse e risultavano documentalmente nel fascicolo di merito, il rimedio corretto per contestare la concessione è l'impugnazione della decisione di merito (es. ricorso per cassazione), non la revoca in sede di esecuzione
  • La Procura che ritenga viziata la concessione per conoscenza di precedenti sospensioni dovrebbe valutare l'impugnazione nella sede di merito piuttosto che richiedere automaticamente la revoca in esecuzione
  • Per il difensore è strategico contestare la revoca sostenendo l'esistenza, nel fascicolo di merito, di prove che rendono note le cause ostative: se accertato, la revoca è improcedibile
  • In giudizi analoghi la fase istruttoria in sede di esecuzione deve includere l'acquisizione e l'esame del fascicolo di merito quando la revoca si fonda sulla pregressa concessione del beneficio

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