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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14928/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi: 1) vizio di erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione nella attribuzione del fatto all'imputata: la difesa contestava che la responsabilità sarebbe stata rilevata solo sulla base dell'intestazione dell'utenza e della fruizione della fornitura elettrica, senza prova della partecipazione all'esecuzione dell'allaccio abusivo; la difesa ha inoltre sostenuto il regolare pagamento delle fatture. 2) violazione del divieto di "reformatio in peius": dopo l'esclusione della recidiva la Corte d'appello avrebbe dovuto attenuare la pena e non confermarla, essendo stata rimessa in discussione la valutazione comparativa delle circostanze

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il ricorso generico e non specifico, riproponendo le doglianze già sollevate in appello senza confrontarsi con la motivazione convergente dei due gradi di merito; ha richiamato il principio secondo cui chi si avvale consapevolmente di un allaccio abusivo può essere ritenuto responsabile anche se l'allaccio è stato materialmente eseguito da terzi, e ha rilevato elementi fattuali a carico dell'imputata (utenza a suo nome, presenza in loco al momento del controllo). La presunta prova del pagamento delle fatture è stata ritenuta enunciativa e priva di allegazioni idonee a scalfire la motivazione. Sul secondo motivo la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato: è principio consolidato che il giudice d'appello, anche dopo avere escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'attenuante, può comunque confermare la pena di primo grado purché fornisca adeguata motivazione circa l'equivalenza delle circostanze; la Corte di merito ha motivato compiutamente la conferma della pena, valorizzando la gravità risultante dalle aggravanti e la vicinanza della pena al minimo di legge. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per possibili profili di colpa nella formulazione dei motivi

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma base sul reato di furto; la fattispecie è stata richiamata come titolo di responsabilità per l'impossessamento di energia elettrica

  • art. 625 cod. pen. nn. 2 e 7

    art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen.

    Prevede le aggravanti rilevate (violenza sulle cose e reato commesso su beni destinati al servizio pubblico o di pubblica utilità); la Corte ha ritenuto queste aggravanti applicabili anche quando l'allaccio è stato materialmente eseguito da terzi, se il beneficiario ne era a conoscenza o l'ignoranza è dovuta a colpa

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma processuale che definisce i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto che il motivo non fosse specifico nei termini richiesti da tale disposizione

  • art. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamate come criteri formali per l'atto d'impugnazione e per l'obbligo di specificità e confronto argomentato con la motivazione impugnata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche e la condanna alle spese in caso di declaratoria di inammissibilità; la Corte ha applicato la norma condannando la ricorrente alle spese e alla sanzione alla Cassa delle ammende

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020) e art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021 n. 228 (conv. L. 15/2022)

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. L. 18/12/2020 n. 176; art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021 n. 228, conv. L. 25/02/2022 n. 15

    Norme che disciplinano il procedimento trattato in forma cartolare; citate per motivare il rito di trattazione della causa in Cassazione

  • Cass. sez. 5, sent. n. 24592 del 30/04/2021 (Bellafiore)

    Cass. sez.5, n. 24592 del 30 aprile 2021, Bellafiore

    Giurisprudenza che conferma la responsabilità del beneficiario di un allaccio abusivo anche se la manomissione è stata effettuata da un terzo, se il beneficiario si è avvalso consapevolmente dell'allaccio

  • Cass. sez. 4, sent. 5/2/2020 n. 5973 (Carlo)

    Cass. sez.4, 5 febbraio 2020, n. 5973, Carlo

    Principio secondo cui l'aggravante della violenza sulle cose è configurabile anche quando l'allacciamento è materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, valutabile in relazione alla conoscenza o colpa del beneficiario

  • Principio giurisprudenziale su "reformatio in peius" (Sez. U, n. 33752/2013 e altre)

    Sez. U n. 33752 del 18/04/2013, Papola; Sez. 4 n. 29599/2020, Esposito; Sez. 2 n. 28532/2021, Grava

    Principio consolidato: il giudice d'appello che esclude un'aggravante o riconosce un'attenuante può comunque confermare la pena di primo grado se fornisce adeguata motivazione sul bilanciamento delle circostanze, evitando il divieto di "reformatio in peius"

Massime di principio

  • Chi si avvale consapevolmente di un allaccio abusivo di energia può essere ritenuto responsabile del reato di furto aggravato anche se non ha materialmente eseguito la manomissione; la conoscenza o l'ignoranza colposa dell'allaccio è centrale per la qualificazione dell'elemento soggettivo
  • La semplice intestazione dell'utenza e la constatata fruizione dell'energia sono elementi probatori rilevanti se integrati da riscontri fattuali (es. presenza in loco al momento del controllo); contestazioni generiche senza allegazioni probatorie non scalfiscono la motivazione dei giudici di merito
  • L'affermazione di aver pagato le fatture non è di per sé una prova esimente; tale circostanza va documentata e allegata con elementi idonei a dimostrare effettivamente l'assenza di illecito (es. quietanze, prove della regolare fornitura, etc.)
  • In Cassazione il ricorso deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato; la mera riproduzione dei motivi di appello conduce in genere all'inammissibilità
  • Il divieto di "reformatio in peius" non impone automaticamente l'attenuazione della pena ogniqualvolta venga esclusa un'aggravante: il giudice d'appello può comunque confermare la pena di primo grado se motiva adeguatamente il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa nella formulazione del ricorso, l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende

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