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Sentenza

Sentenza n. 11106/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento RICORSO INTRODUTTIVO: - della “non idoneità” alla prova scritta (“non superata”) riportata sul TEST, caricato in data 28 ottobre 2025 all’interno dell’area riservata della piattaforma “Concorsi Smart” della parte ricorrente come riportato sull’aggiornamento INPA del 29 ottobre 2025, relativo al codice 02 (2600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria) del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n.2600 unità nell’area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria” di cui al Bando del 30 luglio 2025, lesivo laddove la prova non è stata superata con il punteggio di 19,25 inferiore alla sufficienza di 21/30 per la presenza di errori nei quesiti n. 6, n. 8 e n. 5 del proprio questionario; - del Bando di concorso pubblicato sul sito INPA in data 30 luglio 2025, con cui la Commissione RIPAM ha indetto, per conto del Ministero della giustizia, il menzionato concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di n.2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, laddove lesivo degli interessi di parte ricorrente; nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonchè per l’accertamento dell’interesse in capo alla parte ricorrente, all’annullamento del quiz n.6, n.8 e n.5 contestati con il presente atto e alla conseguente rivalutazione del punteggio complessivo al test; e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso con l’aggiunta di + 1 punto per ogni quesito (pari a +0,75 per la risposta corretta +0,25 per l’eliminazione della penalità comminata come le due risposte errate), che le permetterebbe di superare la soglia di sufficienza (21/30) e rientrare nella graduatoria finale di merito; MOTIVI AGGIUNTI: per l’annullamento - della “non idoneità” alla prova scritta (“non superata”) di cui al TEST “rettificato in autotutela” con l’annullamento dell’incidenza negativa del quiz n.8 e ripubblicato all’interno dell’area personale del ricorrente - piattaforma “Concorsi Smart” - in data 7 gennaio 26 come riportato sull’aggiornamento INPA relativo al concorso “2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia” (codice 02 - 2600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria), lesivo laddove è indicato che la prova non è stata superata con il (nuovo) punteggio di 20,25 inferiore alla sufficienza di 21/30 per la presenza di errori nei quesiti n.5 e n.6 del proprio questionario; - dell’elenco dei vincitori pubblicato in data 18 febbraio 2026 e della graduatoria finale di merito di estremi ignoti relativi al “Codice 02” (oscurata per ragioni di privacy come da delibera ANAC del 15/11/23) – approvati dalla Commissione con verbale del 16/02/26 – con riferimento al “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n.2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n.370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2600 unità nell’area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria” di cui al Bando del 30 luglio 2025, lesivo laddove non include il nominativo di parte ricorrente; - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; nonchè per l’accertamento dell’interesse in capo alla parte ricorrente, all’annullamento dei quiz n. 5 e 6, contestati con il presente atto e alla conseguente rivalutazione del punteggio complessivo al test; e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso con l’aggiunta di + 1 punto per ogni quesito (pari a +0,75 per la risposta corretta +0,25 per l’eliminazione della penalità comminata come le due risposte errate), che le permetterebbe di superare la soglia di sufficienza (21/30) e rientrare nella graduatoria finale di merito.

Giustizia amministrativa202600569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: non idoneità alla prova scritta del concorso, successivo esito rettificato, bando e graduatoria finale dei vincitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, inizialmente collocato come non idoneo con 19,25/30, ha impugnato l’esito della prova scritta e il bando del concorso per 2.600 assistenti del Ministero della Giustizia, sostenendo l’erroneità, l’ambiguità e la non univocità dei quesiti n. 6, n. 8 e n. 5. Ha dedotto violazione di legge, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, erroneità dei presupposti e violazione della par condicio. Ha chiesto l’attribuzione di un punto per ciascun quesito, con eliminazione delle penalità e conseguente superamento della soglia di 21/30. Nelle more, l’Amministrazione ha riconosciuto come corretta anche la risposta del ricorrente al quesito n. 8, portando il punteggio a 20,25/30; con motivi aggiunti sono stati impugnati il nuovo esito e la graduatoria finale, nella quale il ricorrente non era incluso. Le Amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e la sopravvenuta carenza di interesse sul quesito n. 8. Un soggetto indicato come controinteressato ha eccepito la propria estraneità al concorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, quale amministrazione presso cui i vincitori avrebbero instaurato i rapporti di lavoro. Ha invece dichiarato il difetto di legittimazione processuale del soggetto costituito come controinteressato, risultato estraneo al concorso; ha inoltre rilevato che un vincitore riservatario non avrebbe potuto subire pregiudizio dall’eventuale accoglimento. Quanto al merito, il TAR ha ritenuto corrette le risposte indicate dall’Amministrazione per i quesiti n. 6 e n. 5, richiamando precedenti della stessa Sezione. Per il quesito n. 6, la risposta relativa alla relazione tra Titanic e Italia è stata ritenuta coerente con la struttura della proporzione verbale, mentre la risposta del candidato non presentava omogeneità tra i termini posti a confronto; le conoscenze richieste sono state considerate rientranti nella cultura generale. Per il quesito n. 5, è stata ritenuta corretta la risposta secondo cui i magistrati sono al servizio esclusivo della Nazione, sulla base dell’art. 98 Cost. e della distinzione tra Stato-apparato e Stato-comunità. Il riconoscimento della correttezza della risposta del candidato al quesito n. 8 aveva già comportato l’attribuzione di un punto, ma il punteggio risultante di 20,25/30 restava inferiore alla soglia di 21/30: non era quindi superata la prova di resistenza. Il ricorso è stato pertanto ritenuto infondato e respinto, con condanna alle spese complessive di 1.800 euro, di cui 1.200 euro in favore delle Amministrazioni resistenti, in solido, e 600 euro in favore del soggetto estraneo al concorso.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il ricorrente lo ha invocato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; il TAR non ha ravvisato violazioni.

  • art. 98 Cost.

    È stato richiamato, secondo il precedente della Sezione, per ritenere corretta la risposta secondo cui i magistrati sono al servizio esclusivo della Nazione.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato dal ricorrente per ottenere la condanna dell’Amministrazione alla riassegnazione dei punteggi; la domanda è stata respinta per mancato superamento della soglia di idoneità.

  • art. 74 c.p.a.

    Utilizzato per il rinvio alle motivazioni di precedenti sentenze in forma semplificata della Sezione.

  • art. 88, comma 1, lett. d), c.p.a.

    Utilizzato unitamente all’art. 74 c.p.a. per richiamare le motivazioni di precedenti decisioni.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a prove concorsuali, l’attribuzione di un punteggio ulteriore è utile solo se, anche dopo la rettifica richiesta, il candidato supera la soglia minima prevista dal bando; in caso contrario il ricorso è respinto per mancato superamento della prova di resistenza.
  • Un quesito di logica fondato su una proporzione verbale è legittimo quando la relazione tra le due coppie di termini è omogenea e riconoscibile; non è invece valida una risposta che colleghi termini appartenenti a categorie concettuali non omogenee.
  • Le conoscenze necessarie per risolvere un quesito concorsuale rientrano nella cultura generale quando riguardano fatti di ampia diffusione e non richiedono competenze specialistiche.
  • La risposta secondo cui i magistrati sono al servizio esclusivo della Nazione è coerente con l’art. 98 Cost., anche in ragione della loro qualificazione come organi dello Stato-apparato e della disciplina delle loro funzioni mediante norme dell’ordinamento giudiziario.
  • L’amministrazione che rappresenta l’ente presso il quale i vincitori saranno assunti è legittimata passivamente nel giudizio concernente l’esito del concorso, anche se la procedura è stata gestita da altri organi o organismi amministrativi.
  • Chi non ha partecipato alla procedura concorsuale e non può subire effetti pregiudizievoli dall’eventuale accoglimento del ricorso non riveste la qualità di controinteressato e difetta di legittimazione processuale nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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