Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17440/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di ripetizione di indebito relativa a un conto corrente estinto prima della cessione del ramo bancario. In primo grado la domanda era stata respinta perché il Tribunale aveva ritenuto che il rapporto estinto non rientrasse tra le passività cedute alla cessionaria, essendo estraneo all’esercizio dell’impresa bancaria. La Corte d’appello, invece, aveva accolto la domanda ritenendo decisivo il solo fatto che la lite fosse pendente al momento dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa, senza distinguere tra rapporti ancora in corso e rapporti già estinti. La cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e del D.L. n. 99/2017, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente attribuito rilievo al solo criterio della pendenza della lite, trascurando che il perimetro della cessione andava ricostruito anche in base alla funzionalità dei rapporti all’esercizio dell’impresa bancaria; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere accolto la domanda in difetto del contratto originario e di documentazione contabile completa; (3) ulteriore violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione alla capitalizzazione non reciproca, ritenuta senza prova; (4) violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c. sulla prescrizione delle rimesse solutorie; (5) violazione dell’art. 2943 c.c. per avere ritenuto idonea ad interrompere la prescrizione una lettera del 28.9.2004 sottoscritta da soggetto privo di rappresentanza. La resistente ha resistito al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea l’interpretazione della Corte d’appello sul perimetro della cessione. Ha affermato che, nella cessione di azienda disciplinata dal D.L. n. 99/2017, la sola pendenza della lite al 26 giugno 2017 non basta a rendere il rapporto incluso nella cessione: occorre anche che il rapporto sia inerente e funzionale all’esercizio dell’impresa bancaria del cessionario. Poiché il rapporto di conto corrente era già estinto alla data della cessione, la relativa controversia non poteva ritenersi compresa tra le passività cedute. Gli altri quattro motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando i principi di diritto indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Le clausole del contratto di cessione devono essere interpretate secondo i criteri ermeneutici contrattuali, considerando il testo negoziale nel suo complesso e il collegamento con il quadro normativo di riferimento.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama i motivi sulla ripartizione dell’onere della prova, ma li assorbe; non enuncia un principio nuovo su questo articolo nel caso deciso.

  • artt. 2934, 2935 e 2946 c.c.

    Richiamati solo nel motivo sulla prescrizione, poi assorbito.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato solo nel motivo sulla interruzione della prescrizione, poi assorbito.

  • art. 389 c.p.c.

    La restituzione delle somme eseguite in forza della sentenza cassata è devoluta al giudice di rinvio.

  • D.L. n. 99 del 2017

    Il decreto ha affidato alle parti del contratto di cessione l’individuazione del perimetro delle attività e passività cedute, con vincoli e criteri ricavabili dal testo negoziale e dalla disciplina dell’operazione.

  • L. n. 121 del 2017

    Norma di conversione del D.L. n. 99/2017, richiamata per il quadro della cessione delle banche venete.

  • art. 1321 c.c.

    Il contratto di cessione è qualificato come contratto in senso proprio, sebbene inserito in un meccanismo normativo speciale e suscettibile di interpretazione secondo le regole civilistiche.

  • art. 10 t.u.b.

    Richiamato per distinguere l’attività bancaria dall’impresa bancaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Formula del vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nella cessione di azienda disciplinata da un intervento normativo speciale, il perimetro dei rapporti ceduti va ricostruito combinando il dato legislativo con il contratto di cessione, interpretato secondo i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c.
  • La mera pendenza di una controversia alla data di efficacia della cessione non è, da sola, sufficiente a includere la relativa passività nel compendio trasferito: occorre verificare anche se il rapporto da cui deriva la lite sia inerente e funzionale all’esercizio dell’impresa del cessionario.
  • I rapporti già estinti alla data della cessione non possono essere considerati, per definizione, inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria del cessionario, e quindi non rientrano nel perimetro delle passività incluse.
  • Quando il giudice di legittimità accoglie un motivo che definisce la titolarità passiva del rapporto controverso, gli ulteriori motivi che attengono al merito della pretesa restano assorbiti.
  • In caso di cassazione con rinvio, le domande restitutorie relative a quanto eseguito in forza della sentenza cassata sono devolute al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieCessione del credito
RamiContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.