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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26776/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di una truffa commessa mediante un'interfaccia online. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 192 c.p.p. e travisamento della prova, contestando l'affermazione di responsabilità e la ricostruzione del fatto; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura, in realtà, mirava a una rivalutazione del compendio probatorio e non specificava vizi motivazionali ammissibili in sede di legittimità. Con il secondo motivo lamentava la circostanza della minorata difesa, ma la doglianza è stata ritenuta meramente ripetitiva rispetto alla motivazione di merito, che aveva spiegato come l'uso dell'interfaccia online avesse funzionato da scudo rispetto alla percezione del raggiro e avesse agevolato la protrazione delle condotte in più episodi. Con il terzo motivo censurava il trattamento sanzionatorio e il riconoscimento delle circostanze, ma la Corte ha osservato che il giudizio sulla pena non è sindacabile in cassazione quando la motivazione sia immune da contraddizioni o manifeste illogicità, profili che nel caso non erano stati neppure specificamente dedotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutte le doglianze perché il primo motivo mirava impropriamente a contestare la valutazione della prova sotto la veste della violazione dell'art. 192 c.p.p.; il secondo era meramente reiterativo rispetto a una motivazione di merito congrua sulla minorata difesa; il terzo investiva il trattamento sanzionatorio senza evidenziare vizi motivazionali censurabili in sede di legittimità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    non è consentito dedurre la violazione dell'art.192 cod. proc. pen. ... per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova

    La norma non può essere utilizzata come veicolo per contestare la mera valutazione del materiale probatorio; le censure sulla motivazione devono rientrare nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione ... non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) ... ovvero c)

    Le doglianze sulla motivazione sono ammissibili solo nei casi tipizzati di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; non è consentito aggirare tali limiti invocando violazioni di legge o nullità processuali.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) ... ovvero c)

    Le violazioni di legge processuale non possono essere adoperate per trasformare in motivo di legittimità una critica alla valutazione del fatto e della prova.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    ... ovvero c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità

    La deduzione di nullità processuali non consente di eludere il divieto di sindacato sul merito probatorio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre la violazione dell'art. 192 c.p.p. per contestare l'omessa o erronea valutazione della prova, poiché tale censura riguarda il merito e non la legalità processuale.
  • Le doglianze sulla motivazione della sentenza sono ammissibili solo se deducono specifici vizi motivazionali riconducibili alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, non potendo la cassazione trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto.
  • La contestazione della minorata difesa è infondata quando il giudice di merito abbia spiegato in modo congruo che la modalità esecutiva della condotta ha ridotto la capacità della vittima di percepire il raggiro o ha facilitato la protrazione dell'azione criminosa.
  • Il trattamento sanzionatorio è censurabile in cassazione solo ove la motivazione presenti vizi logici o giuridici specifici; in mancanza, la valutazione di gravità del fatto, danno, mancato risarcimento e modalità della condotta resta insindacabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa online
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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