Cassazione Penale, Sentenza n. 09246/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Torino che, pur riducendo la pena riconoscendo l'ipotesi lieve ex art. 73 comma 5 DPR 309/90, ha revocato la confisca di euro 23.710 disposta in primo grado ai sensi degli artt. 85-bis DPR 309/90 e 240-bis cod. pen. Il ricorso deduce che la Corte di Appello ha motivato la revoca sulla base dell'assenza di collegamento tra il denaro e la cessione (argomentazione rilevante per la confisca ordinaria ma non per la confisca per sproporzione), omettendo di valutare i presupposti dell'art. 240-bis (titolarità/disponibilità, sproporzione rispetto al reddito, mancata giustificazione della provenienza lecita). Si censura inoltre la mancata applicazione del principio secondo cui, in presenza di sproporzione, grava sull'imputato l'onere di allegare e fornire elementi per giustificare la provenienza lecita (con riferimento alla giurisprudenza consolidata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha richiamato l'operatività dell'art. 85-bis DPR 309/90, così come modificato dal D.L. n. 123/2023 convertito, che include l'art. 73 comma 5 tra i reati presupposto per la confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., e ha chiarito la differenza tra la confisca ordinaria e quella per sproporzione. Ha censurato la Corte di Appello per omessa e non pertinente motivazione rispetto ai requisiti dell'art. 240-bis e per non avere valutato la sproporzione tra i 23.710 euro sequestrati e il reddito/pensione dell'imputato, né l'assenza di allegazioni probatorie da parte della difesa. Conseguentemente la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte che aveva revocato la confisca e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino affinché verifichi la sussistenza dei presupposti dell'art. 85-bis DPR 309/90 e, conseguentemente, dell'art. 240-bis cod. pen.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
L'art. 73 disciplina i delitti in materia di stupefacenti; il comma 5 (ipotesi lieve) è stato incluso tra i reati presupposto per la confisca per sproporzione dopo la modifica normativa del 2023, per cui anche per fatti di modesta gravità può operare l'art. 240-bis se ricorrono gli altri presupposti.
Codice penale - art. 240-bis
confisca per sproporzione
Regola la confisca 'allargata' obbligatoria quando il condannato è titolare o dispone di beni in valore sproporzionato rispetto al reddito e non giustifica la provenienza; presupposti e onere probatorio differiscono dalla confisca ordinaria, essendo rilevante la sproporzione e la disponibilità, non la diretta correlazione con un singolo reato.
Codice di procedura penale - art. 240
misure ablative ordinarie
Regola la confisca ordinaria basata sul nesso tra bene e reato; diversa per struttura e presupposti rispetto all'art. 240-bis; talvolta citata o confusa con la confisca per sproporzione, ma non sovrapponibile.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 85-bis
richiamo all'art. 240-bis per i reati in materia di stupefacenti
Stabilisce che, per taluni reati in materia di stupefacenti (ora inclusi anche quelli di cui all'art. 73 comma 5), si applica la confisca per sproporzione di cui all'art. 240-bis; la modifica normativa del 2023 ha ampliato i reati presupposto, e la norma è applicabile al regime di confisca anche se i fatti sono anteriori alla modifica, in quanto misura di sicurezza disciplinata dalla legge vigente al momento della sentenza.
D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (conv. L. 13 novembre 2023, n. 159)
Ha modificato l'art. 85-bis DPR 309/90 includendo l'art. 73 comma 5 tra i reati presupposto della confisca per sproporzione; la Corte ha ritenuto applicabile tale modifica ai fini del regime di confisca in sede di sentenza di primo grado, anche per fatti anteriori all'entrata in vigore.
Massime di principio
- Dopo la modifica del 2023, anche i reati disciplinati dall'art. 73 comma 5 DPR 309/90 possono costituire presupposto per la confisca per sproporzione ex art. 240-bis quando sussistono titolarità/disponibilità di beni sproporzionati e mancata giustificazione della provenienza.
- La confisca per sproporzione (art. 240-bis) ha presupposti e oneri diversi rispetto alla confisca ordinaria: non è necessario il nesso diretto tra il bene e la specifica condotta di spaccio, ma rileva la sproporzione tra patrimonio e reddito e la mancata giustificazione.
- In presenza di una evidente sproporzione patrimoniale, grava sull'imputato l'onere di allegare e, se possibile, documentare la provenienza lecita dei beni o del denaro; l'assenza di allegazioni concrete favorisce l'ablazione.
- La Corte d'appello che revoca o esclude la confisca per sproporzione deve motivare espressamente e specificamente circa i tre requisiti (condanna per reato presupposto, disponibilità/titolarità e sproporzione con mancata giustificazione); motivazioni generiche o basate su criteri propri della confisca ordinaria sono inidonee.
- La confisca ex art. 240-bis, pur non richiedendo necessariamente un sequestro preventivo, richiede che i beni siano individuabili ed è obbligatoria se sono provati i presupposti: l'eventuale restituzione disposta senza valutare tali elementi può essere annullata in Cassazione.
- La valutazione della 'modestia' della somma incide sul rigore della motivazione: somme anche non enormi richiedono una motivazione più rigorosa per escludere la sproporzione, ma importi rilevanti rendono più stringente l'onere di allegazione da parte della difesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09239/2026 del 11/03/2026
- Sentenza penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09241/2026 del 11/03/2026
- Sentenza penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09242/2026 del 11/03/2026
- Sentenza penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09243/2026 del 11/03/2026
- Sentenza penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09244/2026 del 11/03/2026
- Sentenza penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09245/2026 del 11/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →