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Sentenza

Sentenza del 27/01/2016 n. 1503 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda una cartella notificata il 29 marzo 2006 da Bipielle Riscossioni per TARSU relativa agli anni d’imposta 2001 e 2002. I contribuenti ne avevano contestato la legittimità per decadenza, sostenendo che il ruolo fosse stato formato tardivamente rispetto al termine annuale previsto dall’art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, confermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, il Comune ha proposto un unico motivo di ricorso per Cassazione: violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 163 e 171, della L. n. 296/2006. Secondo il Comune, per la riscossione coattiva dei tributi locali doveva applicarsi il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo alla definitività dell’accertamento, anziché il termine annuale del D.Lgs. n. 507/1993.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune e confermato la decisione impugnata. Ha chiarito che il termine triennale introdotto dalla L. n. 296/2006 riguarda la riscossione coattiva dei tributi locali secondo una modalità diversa dalla riscossione tramite ruolo; il Comune, avendo scelto il ruolo, era soggetto al termine annuale previsto dall’art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993, che non è stato implicitamente abrogato dalla disciplina successiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti, in ragione della mancanza di precedenti specifici della Corte.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72

    Il Comune di Lucca, quindi, avendo scelto il sistema di riscossione tramite ruolo deve anche applicare il termine annuale di decadenza espressamente previsto per tale modalità di riscossione e non può dunque invocare il diverso e più lungo termine di decadenza triennale previsto dalla Legge Finanziaria n. 269 del 2006 per la riscossione coattiva di tributi locali a mezzo di titolo esecutivo.

    Quando il Comune sceglie di riscuotere la TARSU tramite ruolo, deve rispettare il termine annuale specifico previsto dall’art. 72. Non può avvalersi del termine triennale stabilito per una diversa modalità di riscossione coattiva.

  • L. n. 296/2006, art. 1, commi 163 e 171

    Infatti in tema di riscossione coattiva della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il termine di decadenza è quello fissato dalla legge finanziaria di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 163 e 171 applicabile dal 1/1/2007 a tutti i rapporti pendenti, per cui in caso di riscossione coattiva di tributi locali il termine di decadenza è quello del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

    La disciplina prevede, dal 1° gennaio 2007 e per i rapporti pendenti, la decadenza al 31 dicembre del terzo anno successivo alla definitività dell’accertamento per la riscossione coattiva dei tributi locali. Nel caso deciso, tale termine non sostituisce quello annuale, perché il Comune aveva scelto la riscossione tramite ruolo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La disposizione è richiamata quale base processuale del motivo di ricorso per Cassazione volto a denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il motivo è stato ritenuto infondato.

Massime di principio

  • Per individuare il termine di decadenza nella riscossione di tributi locali occorre considerare la modalità di riscossione concretamente scelta dall’ente: il termine applicabile a una modalità non si estende automaticamente a un’altra.
  • Se l’ente riscuote tramite ruolo e una norma speciale prevede per tale modalità un termine annuale, l’ente deve rispettarlo; la disciplina successiva che stabilisce un termine più lungo per la riscossione coattiva mediante titolo esecutivo non comporta, da sola, l’abrogazione della norma speciale sul ruolo.
  • La regola generale non è che la disciplina del 2006 sia sempre inapplicabile: la Corte riconosce che essa si applica dal 1° gennaio 2007 ai rapporti pendenti, ma esclude che il suo termine triennale prevalga quando la riscossione è effettuata tramite ruolo.

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