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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17325/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio una banca e un suo dipendente chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla distrazione di somme giacenti sul proprio conto corrente. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, regolando le spese di lite secondo soccombenza. Il soccombente principale, però, ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sulle spese: con il primo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 e della tabella 12 allegata, sostenendo che la Corte territoriale avesse sì applicato lo scaglione corretto, ma in modo illegittimo, perché liquidando sotto i minimi parametrici; con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza di appello per la medesima liquidazione delle spese in difetto di specifica motivazione. La banca resistente ha replicato che la liquidazione era conforme ai minimi, escludendo la fase istruttoria perché non svolta. La questione decisiva è divenuta allora se, in appello, la fase di trattazione/istruttoria dovesse essere comunque remunerata quando nel grado sia stata trattata un’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata e siano state formulate altre istanze difensive incidentali.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti esposti in motivazione e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ribadito che la mera attività istruttoria o difensiva svolta in incidenti processuali non equivale, di per sé, allo svolgimento della fase istruttoria vera e propria; tuttavia, nella concreta vicenda, risultava che nel giudizio di appello era stata effettivamente trattata con apposita udienza l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, oltre ad essere state svolte altre attività difensive incidentali. Perciò, non potendo negarsi in radice la voce di trattazione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito, rideterminando le spese del giudizio di appello e condannando la banca anche alle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati, con condanna della banca alla rifusione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    I compensi professionali devono essere liquidati secondo i parametri ministeriali applicabili, rispettando i minimi previsti; la liquidazione non può comprimere la voce dovuta per la fase effettivamente svolta.

  • d.m. n. 147/2022

    È considerato attuativo della legge professionale e applicabile alla liquidazione dei compensi nel caso esaminato.

  • tabella 12 allegata al d.m. n. 55/2014

    Serve quale parametro di riferimento per la quantificazione dei compensi nel giudizio considerato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione dei criteri di liquidazione delle spese.

  • art. 350 c.p.c.

    Nel giudizio di appello, la fase di trattazione/istruttoria può ritenersi svolta solo se siano effettivamente compiute le attività processuali previste da tale norma o sia tenuta un’udienza ad hoc.

  • art. 283 c.p.c.

    L’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata instaura un subprocedimento incidentale privo di autonomia rispetto al merito, le cui spese vanno regolate con la decisione finale del giudizio principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la voce di compenso relativa alla fase di trattazione/istruttoria può essere liquidata solo se tale fase sia stata effettivamente svolta mediante attività processuali tipiche o udienza appositamente fissata; la mera presenza di atti o istanze non basta.
  • Le attività difensive svolte in un subprocedimento incidentale, come la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non sono automaticamente autonome ai fini della liquidazione delle spese, ma devono essere considerate nel complessivo regolamento delle spese del giudizio principale.
  • La liquidazione delle spese deve rispettare i minimi parametrici applicabili; se una fase processuale risulta in concreto espletata, la relativa voce non può essere compressa fino a escluderla del tutto senza adeguato fondamento.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza sul punto delle spese e decidere direttamente nel merito sulla loro quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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