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Sentenza

Sentenza n. 171/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400858

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva annullato il provvedimento nella parte relativa alla mancata computabilità della sospensione nell'anzianità di servizio e nella maturazione della licenza ordinaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

L'amministrazione ha appellato la sentenza di primo grado sostenendo che la sospensione dal servizio per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 comportasse non soltanto la perdita della retribuzione, ma anche la mancata maturazione dell'anzianità di servizio e delle ferie. Ha dedotto che l'atto di sospensione avesse natura meramente dichiarativa di un effetto direttamente previsto dalla legge, senza margini di discrezionalità amministrativa, e che la detrazione dell'anzianità derivasse dal mancato svolgimento dell'attività lavorativa. Ha inoltre invocato il d.P.C.M. 12 ottobre 2021, il cui allegato 1 prevedeva che i giorni di assenza ingiustificata non concorressero alla maturazione delle ferie e comportassero la corrispondente perdita di anzianità, sostenendo che tale atto generale, non impugnato in primo grado, costituisse il presupposto della determinazione contestata e che la mancata impugnazione rendesse inammissibile il ricorso originario.

La decisione

Il CGARS ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. In via preliminare ha escluso l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del d.P.C.M. 12 ottobre 2021, ritenendo tale decreto non applicabile alla fattispecie. Il potere di adottare le linee guida e il relativo d.P.C.M. era stato previsto dall'art. 9-quinquies, comma 5, del d.l. n. 52/2021 con riferimento alle modalità organizzative dell'accesso ai luoghi di lavoro mediante green pass; l'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, relativo alla sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale del personale del comparto sicurezza, non conteneva né un'autonoma autorizzazione né un rinvio al d.P.C.M. Il Collegio ha quindi ritenuto che il decreto non potesse essere applicato analogicamente a una fattispecie diversa. Nel merito, ha affermato che l'art. 4-ter, quale disciplina emergenziale eccezionale e speciale, è di stretta interpretazione: la norma prevedeva espressamente la sospensione dal lavoro, la conservazione del rapporto e la mancata corresponsione della retribuzione e degli altri compensi, ma non contemplava la perdita o sospensione dell'anzianità di servizio né la mancata maturazione delle ferie. Tali conseguenze non potevano essere introdotte in via amministrativa. Il richiamo al d.P.C.M. riguardava inoltre l'assenza ingiustificata conseguente al mancato possesso del green pass, fattispecie distinta dalla sospensione dal servizio per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Il Collegio ha condiviso il criterio di tassatività delle conseguenze pregiudizievoli e ha rilevato che l'estensione della sospensione retributiva all'anzianità avrebbe costituito un'ulteriore conseguenza non espressamente prevista dalla legge. Nulla per le spese, non essendosi l'appellato costituito.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. n. 44/2021

    «l'atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati»

    La disposizione individua tassativamente le conseguenze della sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale; non prevedendo la perdita dell'anzianità di servizio o delle ferie, non consente all'amministrazione di introdurle in via interpretativa o amministrativa.

  • art. 9-quinquies, commi 5 e 6, d.l. n. 52/2021

    «Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati»

    La norma autorizzava l'adozione di linee guida sulle modalità organizzative dell'accesso al lavoro pubblico mediante green pass e disciplinava l'assenza ingiustificata per mancanza della certificazione; non costituiva la base normativa della sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale prevista dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021.

  • d.P.C.M. 12 ottobre 2021

    «I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio»

    La previsione riguarda la diversa fattispecie dell'assenza ingiustificata per mancato possesso del green pass e non è applicabile alla sospensione dal servizio per inosservanza dell'obbligo vaccinale prevista dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021.

  • art. 47, commi 1 e 2, d.P.R. n. 395/1995

    È stato richiamato dall'amministrazione per sostenere il collegamento tra anzianità di servizio e maturazione dei giorni di ferie; il Collegio non lo ha ritenuto idoneo a fondare le ulteriori conseguenze contestate.

  • art. 8, comma 3, d.l. n. 24/2022

    Ha abrogato la disciplina dell'obbligo vaccinale precedentemente contenuta nell'art. 4-ter, comma 1, lett. b), del d.l. n. 44/2021 e introdotto una disciplina successiva, nella quale il rinvio all'art. 9-quinquies e al d.P.C.M. risultava espresso; tale modifica conferma, per il periodo precedente, l'assenza di un analogo rinvio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato ai fini della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione della decisione.

Massime di principio

  • La sospensione dal servizio prevista dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 per il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico produce esclusivamente le conseguenze espressamente stabilite dalla legge, tra cui la mancata corresponsione della retribuzione e degli altri compensi, la conservazione del rapporto e l'assenza di conseguenze disciplinari; non può essere estesa in via amministrativa alla perdita o sospensione dell'anzianità di servizio o alla mancata maturazione delle ferie.
  • Una disciplina emergenziale speciale ed eccezionale è soggetta a interpretazione stretta e non può essere applicata analogicamente per introdurre ulteriori conseguenze pregiudizievoli a carico del destinatario, in assenza di un'espressa previsione legislativa.
  • Un atto generale adottato sulla base di una specifica autorizzazione legislativa e riferito alle modalità organizzative dell'accesso al lavoro pubblico mediante green pass non può essere applicato a una diversa fattispecie di sospensione dal servizio per inosservanza dell'obbligo vaccinale, quando la relativa disciplina primaria non contenga alcun rinvio a tale atto.
  • La mancata impugnazione di un atto generale non determina l'inammissibilità dell'impugnazione dell'atto applicativo quando l'atto generale non costituisca il presupposto normativo applicabile alla concreta fattispecie controversa.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEfficacia ed esecuzione del provvedimentoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrereRiserva di legge e gerarchia delle fontiDecadenza e tardività

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