Cassazione Civile, Ordinanza n. 17330/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso con accettazione della controparte e, ai sensi dell'art. 391, commi 1 e 4, c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava un preteso diritto del dipendente al pagamento, da parte dell'ente, di una somma pari al 2,5% della retribuzione lorda trattenuta ai fini del trattamento di fine rapporto. Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, resistiti da controricorso dell'Agenzia. Prima della decisione, tuttavia, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio; in tal caso non vi è luogo a provvedere sulle spese, se la Corte non dispone diversamente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte comporta l'estinzione del processo.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia accettata preclude la decisione sul merito dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può non provvedere sulle spese.
Come è indicizzato
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