Cassazione Penale, Ordinanza n. 35559/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la responsabilità dell'imputato per un furto in abitazione aggravato e per un furto di biciclette. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva due motivi: primo, la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla responsabilità per il furto in abitazione, sostenendo che la condanna era stata fondata soltanto su un'impronta digitale riconducibile a lui rinvenuta sulla finestra oggetto di effrazione e non su elementi ulteriori, prospettando una spiegazione alternativa della presenza dell'impronta; secondo, la manifesta illogicità del diniego delle attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale avesse valorizzato precedenti penali successivi ai fatti e già considerati ai fini della recidiva, esclusa perché i reati sub iudice erano anteriori all'irrevocabilità di quelle condanne.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente reiterative di quelle già proposte in appello e disattese, quindi non specifiche e solo apparenti. Quanto al primo motivo, ha aggiunto che si trattava in realtà di censure di merito non deducibili in cassazione, poiché la motivazione dei giudici di merito era coerente e non manifestamente illogica: il rinvenimento dell'impronta sulla finestra oggetto dell'effrazione, in assenza di spiegazioni alternative, costituiva elemento probatorio pienamente utilizzabile. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, ha osservato che la Corte territoriale aveva correttamente distinto tra esclusione della recidiva e valutazione, ai fini del trattamento sanzionatorio, della condotta complessiva dell'imputato, pregressa e successiva ai fatti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per qualificare l'esposizione dei motivi del ricorso come enunciata nel testo.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato per affermare l'inammissibilità delle censure che deducono motivi non proponibili in sede di legittimità.
base normativa per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
richiamato indirettamente in relazione alla valutazione della prova indiziaria e dell'attendibilità del dato dattiloscopico.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre in modo pedissequo le doglianze già respinte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando è solo apparente, cioè non svolge una critica argomentata alla decisione di merito e non evidenzia reali vizi logici o giuridici della motivazione.
- La deduzione di alternative ricostruzioni fattuali non è consentita in sede di legittimità quando mira a sostituire la valutazione del giudice di merito su elementi probatori coerenti e non manifestamente illogici.
- L'impronta digitale rinvenuta sul punto di effrazione può costituire prova piena della presenza dell'imputato sul luogo del reato anche se riferita a un solo dito, purché il rilievo presenti adeguati punti caratteristici di corrispondenza e manchino spiegazioni alternative o prova contraria.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare la personalità complessiva dell'imputato e la sua condotta antecedente e successiva ai fatti, anche quando la recidiva sia stata esclusa per ragioni diverse e non coincidenti con la valutazione discrezionale sul trattamento sanzionatorio.
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