Cassazione Penale, Sentenza n. 10238/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del criterio moderatore di cui all'art. 78, comma primo, cod. pen., sostenendo che nel calcolo del cumulo per l'esecuzione delle pene concorrenti doveva essere ricompresa anche la pena per la quale era stato concesso l'indulto poi revocato. Tale pena, secondo il ricorrente, non può ritenersi estinta e deve essere considerata come residuo del precedente cumulo parziale, incidendo quindi sull'applicabilità del criterio moderatore. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza, ma la motivazione era sintetica e non chiariva quali pene fossero state inserite nel cumulo, come fosse stato effettuato il calcolo complessivo e se fosse stata considerata la revoca dell'indulto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per difetto assoluto di motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha rilevato che il provvedimento del GIP non indicava il provvedimento di cumulo oggetto dell'istanza, le singole pene inserite, il calcolo della pena complessiva e non chiariva se e come fosse stata considerata la revoca dell'indulto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sez.1, n. 26601/07/05/2024; Sez.1, n. 20207/27/03/2018; Sez.1, n. 41641/15/04/2019) secondo cui, ai fini dell'esecuzione delle pene concorrenti, devono essere inserite nel cumulo non solo le pene non espiate alla data dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che possano avere riflesso sul criterio moderatore o sul cumulo materiale; ha sottolineato la particolare rilevanza della questione quando una pena inserita in un precedente cumulo non sia stata espiata per effetto della revoca dell'indulto. Per le suddette carenze la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al GIP di Bergamo per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Il criterio moderatore di cui all'art. 78, comma primo, può ridurre la pena complessiva in presenza di più condanne; va valutato tenendo conto delle pene che effettivamente rilevano per il cumulo, incluse, se rilevanti, anche pene precedenti che possono influire sul calcolo
Disciplina il cumulo delle pene nei casi di più condanne e i criteri per il calcolo della pena complessiva; la corretta effettuazione del cumulo è essenziale per verificare l'applicabilità del criterio moderatore
Cass. Sez. 1, n. 26601 del 07/05/2024 (Stranieri) Rv.286604
Principio secondo cui, ai fini dell'esecuzione delle pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo non solo le pene non ancora espiate alla data dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che possano avere riflesso sul criterio moderatore o sul cumulo materiale, anche per la maturazione di requisiti per benefici
Cass. Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018 (Tasca) Rv.273141
Giurisprudenza precedente che conferma la necessità di considerare, ai fini esecutivi, pene rilevanti anche se apparentemente gia' espiate quando possano influire sul cumulo o su benefici
Cass. Sez. 1, n. 41641 del 15/04/2019 (Pg) Rv.276878
Richiamata per evidenziare l'orientamento secondo cui il giudice dell'esecuzione può, in alcuni casi, non considerare porzioni di pena estinte per effetto dell'indulto; la pronuncia è utilizzata per distinguere i casi in cui l'indulto sia revocato e la pena torni ad essere rilevante
Massime di principio
- Quando si contesta l'omissione del criterio moderatore (art. 78), occorre far emergere chiaramente quali pene devono essere ricomprese nel cumulo e se vi sono stati elementi (es. revoca dell'indulto) che rendono nuovamente eseguibili pene inserite in precedenti cumuli
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo esplicito il conteggio del cumulo: indicare i provvedimenti di cumulo considerati, le singole pene inserite, la somma parziale e il calcolo che porta alla pena complessiva da eseguire; l'assenza di tale motivazione è causa di annullamento e rinvio
- Le pene inserite in precedenti cumuli, anche se apparentemente espiate o oggetto di indulto, possono dover essere considerate ai fini del criterio moderatore se la loro estinzione è stata revocata o se, comunque, esse possono influenzare il cumulo materiale o l'accesso a benefici
- In presenza di revoca dell'indulto la precedente autonomia di un cumulo parziale può venir meno: il giudice deve verificare se il precedente cumulo resta autonomo o se i residui devono essere ricompresi nel nuovo cumulo per applicare gli artt. 73 e 78
- In sede difensiva è utile produrre documentazione precisa (provvedimenti di cumulo, atti di revoca dell'indulto, calcoli precedenti) e chiedere espressamente al giudice dell'esecuzione che tali elementi siano valutati e motivati nel provvedimento
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