Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 39619/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè all'esito di un concordato in appello. Il ricorso lamentava la mancanza di motivazione circa l'inesistenza di cause che avrebbero dovuto comportare il proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p. In sostanza, si contestava che il giudice di appello non avesse dato conto del mancato proscioglimento dell'imputato, nonostante la definizione concordata del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. con concordato tra le parti, non è deducibile in sede di legittimità il difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati. Ha quindi escluso che fosse dovuta una motivazione specifica sull'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non emergendo, dal ricorso, un profilo diverso e consentito di censura. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza di appello resa all'esito di concordato tra le parti limita il sindacato di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia.

  • art. 129 c.p.p.

    Il giudice di appello, nel caso di concordato, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per le cause di proscioglimento immediato, salvo che emergano profili rilevanti nei motivi ancora deducibili.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello deriva da concordato ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può investire questioni che attengono ai motivi di appello rinunciati dalle parti.
  • L'accordo tra le parti in appello riduce l'oggetto della cognizione di legittimità ai soli profili non coperti da rinuncia.
  • Nel giudizio definito con pena concordata, il giudice di secondo grado non deve motivare espressamente sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che sia dedotta una questione rientrante nel perimetro residuo dell'impugnazione.
  • L'omessa declaratoria di una causa estintiva del reato o di una causa di proscioglimento può essere scrutinata in cassazione solo se la questione non sia stata preclusa dalla rinuncia ai motivi e se rientri nei limiti del devolutum.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processualePrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.