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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29027/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza per: 1) presunta nullità per mancata traduzione degli atti e per inesistenza di un effettivo rapporto processuale derivante dalla nomina/e Eizione di domicilio presso il difensore d'ufficio; 2) vizio di motivazione e erronea valutazione della prova riguardo alla responsabilità per estorsione (capo B), sostenendo l'attendibilità del proprio racconto di violenze sessuali e contestando la credibilità della vittima Caruso; 3) violazione delle prerogative difensive per la confisca e distruzione di reperti (fazzoletto con liquido seminale) disposti dal Tribunale; 4) vizio di motivazione e valutazione probatoria anche sui reati di calunnia e tentata estorsione (capi C e D), con rilievo che i reperti non sarebbero stati analizzati e che le dichiarazioni delle persone offese sarebbero contraddittorie e prive di riscontri esterni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazione: 1) sull'asserita incapacità linguistica della ricorrente la Corte ha richiamato numerosi elementi di fatto (dichiarazioni rese dalla stessa imputata in diverse occasioni, deposizione del poliziotto che raccolse la denuncia, registrazione di un colloquio, lungo periodo di permanenza in Italia) che attestano la conoscenza dell'italiano; pertanto non era necessaria la traduzione degli atti contestata. 2) in ordine al rapporto con il difensore, la Corte ha ritenuto che sussistessero indici di effettiva instaurazione del rapporto professionale (dichiarazioni dell'imputata di prendere contatto col difensore nominato, il difensore poi intervenuto e confermato nel processo), così da legittimare la dichiarazione di assenza al dibattimento di primo grado. 3) sulla valutazione di responsabilità per estorsione, calunnia e tentata estorsione la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito: le dichiarazioni delle persone offese sono state valutate attendibili e sorrette da riscontri, mentre risultano incongruenze e mancanza di riscontri nelle versioni difensive; la Corte di legittimità non ha rilevato contraddizioni manifeste nella motivazione che giustificassero la riforma. 4) l'eccezione relativa alla distruzione dei reperti è stata dichiarata inammissibile per essere stata dedotta in Cassazione senza essere oggetto di motivazione di appello (art. 609, comma 3 c.p.p.) e, comunque, manifestamente infondata rispetto alla ricostruzione di merito. È stata confermata la condanna della ricorrente alla pena e al risarcimento alle parti civili; condanna al pagamento delle spese processuali e rifusione alle parti civili liquidata in euro 3.686,00 per ciascuna.

Norme richiamate

  • art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    La sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento; il giudice deve accertare la reale instaurazione del rapporto professionale e la conoscenza/volontarietà dell'assenza.

  • art. 609, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 609, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il motivo che deduce una violazione di legge non dedotta in grado di appello; il motivo relativo alla distruzione dei reperti è stato ritenuto inammissibile per questa ragione.

Massime di principio

  • La conoscenza della lingua del processo è valutazione di merito: se ci sono elementi concreti (dichiarazioni precedenti, colloqui registrati, permanenza prolungata nel Paese) il giudice può ritenere non necessaria la traduzione integrale degli atti.
  • L'elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio non comporta automaticamente la conoscenza del procedimento; occorre verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale e atti che dimostrino l'assistenza effettiva.
  • In Cassazione non è possibile rinnovare la valutazione delle prove testimoniali se la motivazione di merito non presenta manifeste contraddizioni o illazioni non verificabili; la credibilità delle vittime è questione tipicamente di merito.
  • Motivi di doglianza non sollevati in grado di appello possono essere dichiarati inammissibili in Cassazione ex art. 609 c.p.p.; chi impugna deve curare la prospettazione dei vizi già in appello.
  • La semplice produzione di reperti (es. fazzolettini con liquido seminale) non vale automaticamente come prova se non accompagnata da accertamenti e riscontri; l'assenza di analisi o di riscontri esterni può indebolire il valore probatorio dei reperti.
  • La Corte verifica la logicità e la congruenza della ricostruzione: la ripetizione di affermazioni analoghe in contesti distinti può essere valutata come indizio di inattendibilità se mancano riscontri esterni coerenti.
  • Le decisioni sulla gestione e distruzione di reperti sono contestabili, ma la censura deve essere tempestivamente proposta nei gradi precedenti per non incorrere in inammissibilità in Cassazione.
  • Quando si impugna una sentenza penale è fondamentale distinguere i profili di diritto (impugnabili in Cassazione) da quelli di fatto e di valutazione probatoria, che sono difficilmente rivedibili in sede di legittimità.

Testo integrale

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