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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16419/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza pervenga alla condanna per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. (commi 1 e 3) sostenendo che la persona offesa avrebbe sempre consentito l'ingresso nei locali della propria tavernetta, venendo meno l'elemento dell'introduzione illecita/abusiva o ottenuta con inganno; contestava inoltre la motivazione circa le ragioni del posizionamento della terza cassetta di frutta e la valutazione di non attendibilità della versione alternativa proposta dalla difesa

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (definendolo nel complesso infondato; con tratti d'inammissibilità). Ha ritenuto congrua la ricostruzione dei giudici di merito che hanno distinto un primo ingresso autorizzato da un secondo ingresso ottenuto con modalità ingannevoli finalizzate alla sottrazione di una busta con denaro (posizionamento della terza cassetta, comportamento decettivo, abbraccio e allontanamento dell'offeso come pretesto). La Corte ha inoltre precisato che non è consentito in sede di legittimità un nuovo esame integrale del compendio probatorio e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La norma punisce il furto in abitazione e la Corte interpreta che l'introduzione nell'altrui privata dimora ottenuta con il consenso carpito mediante inganno integra il reato di cui all'art. 624-bis

  • art. 625 cod. pen.

    Richiamata come causa/indicazione di maggior gravità applicata alla fattispecie; la decisione utilizza la norma tra le circostanze rilevanti ai fini della determinazione della pena

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale applicata per disporre che alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

Massime di principio

  • Per il reato di furto in abitazione (art. 624-bis) il consenso originario della vittima non esclude la responsabilità se l'ulteriore introduzione o la permanenza è ottenuta con inganno: il consenso carpito rende l'ingresso 'illegittimo' ai fini della norma
  • La distinzione tra un primo ingresso lecito e un successivo ingresso o condotta ottenuta con modalità ingannevoli è fattuale: la valutazione spetta ai giudici di merito e richiede considerazione delle circostanze concrete (comportamenti, pretesti, tempestività della sottrazione)
  • In Cassazione non è ammesso un nuovo esame complessivo delle prove per ribaltare valutazioni di fatto; sono ammissibili censure solo se emergono vizi logico-giuridici nella motivazione o violazioni di legge
  • Comportamenti atti a distrarre la vittima (pretesti per accompagnarla, regali o gesti affettuosi subito prima della sottrazione) possono essere valutati come elementi probatori dell'inganno e del progetto criminoso
  • Chi impugna deve indicare punti di legge o vizi specifici della motivazione; deduzioni generiche che soltanto propongono una lettura alternativa del materiale probatorio sono inammissibili in sede di legittimità
  • In caso di rigetto del ricorso, è frequente la condanna alle spese di cassazione ai sensi dell'art. 616 cpp

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